Cassazione Penale, Sentenza n. 3860/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Le imputate hanno impugnato la sentenza del Tribunale di Lecce del 06/11/2023. La Corte di appello di Lecce ha dichiarato inammissibili gli appelli perché le procure speciali depositate il 30/11/2023 erano rilasciate dopo la sentenza e non contenevano la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, requisito ritenuto necessario dall'art. 581 c. 1-ter c.p.p. Le ricorrenti hanno dedotto che negli atti di primo grado erano già presenti procure generali valide per ogni stato e grado di giudizio con elezione di domicilio, quindi idonee anche per l'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto corretta la statuizione di inammissibilità da parte della Corte d'appello alla luce dei principi affermati dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 5578/2024 e della disciplina introdotta dall'art. 581 c. 1-ter c.p.p.: le procure speciali allegate, rilasciate dopo la sentenza, erano prive della dichiarazione/elezione di domicilio e non richiamavano espressamente precedenti dichiarazioni collocate nel fascicolo; dunque l'impugnazione è risultata inammissibile. Tuttavia, d'ufficio ai sensi dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha accertato l'estinzione per prescrizione del reato di estorsione non aggravata (commesso fino ad agosto 2011) che si è perfezionata l'08/11/2024 dopo il conteggio delle sospensioni; conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti delle imputate.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p. (comma 1-ter)
Richiede che le procure o le rappresentanze contengano la dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in mancanza, l'appello può risultare inammissibile. La Corte ha applicato tale requisito e le Sezioni Unite hanno chiarito i criteri di applicazione.
art. 129 c.p.p.
Consente alla Corte di cassazione di rilevare d'ufficio estinzione del reato per prescrizione anche in sede di ricorso, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza quando il reato è estinto.
art. 23 comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (conv. L. 18/12/2020 n.176)
Richiamato in ordine alla requisitoria scritta e alle regole procedurali applicate alla fase di cassazione nel procedimento in esame.
Legge 9 agosto 2024 n.114
Ha introdotto modifiche (tra cui la disciplina dell'art. 581 c. 1-ter) entrate in vigore il 25/08/2024; la Corte ha valorizzato la recente giurisprudenza di legittimità che interpreta tale disciplina.
Pronuncia Sezioni Unite n. 5578/2024 (udienza 24/10/2024)
Fornisce l'interpretazione consolidata sugli effetti e i requisiti applicativi dell'art. 581 c. 1-ter e sulla corretta valutazione dell'ammissibilità delle impugnazioni quando le procure sono rilasciate dopo la sentenza.
Massime di principio
- Perché un appello sia ammissibile quando si depositano procure speciali dopo la sentenza, le stesse devono contenere la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio; in mancanza, l'appello può essere dichiarato inammissibile.
- Se si allegano procure successive alla sentenza ma esistono precedenti dichiarazioni/elezioni di domicilio nel fascicolo, è essenziale richiamarle espressamente nell'atto di impugnazione indicando la loro precisa collocazione nel fascicolo per consentire l'individuazione del luogo per la notifica.
- Anche se un ricorso viene rigettato su questioni formali, la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio la prescrizione del reato (art. 129 c.p.p.) e annullare la sentenza senza rinvio quando il reato è estinto, con effetto favorevole per l'imputato.
- I difensori devono curare con attenzione la forma delle procure e la relativa documentazione processuale (elezione di domicilio, riferimenti al fascicolo) per evitare inammissibilità procedurali che precludano l'esame del merito.
- La normativa e la giurisprudenza recenti (incluse le Sezioni Unite) hanno specificato condizioni rigide sull'ammissibilità delle impugnazioni: è opportuno monitorare le modifiche legislative e le pronunce di legittimità per adeguare la prassi difensiva.
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