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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10074/2026 del 18/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di una società speciale, di un avviso di accertamento IRES relativo al periodo d’imposta 2015, con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione maggior reddito imponibile per indebite variazioni in diminuzione legate all’utilizzo di fondi (fondo pensione tassato, fondo contenzioso ex SPE e ricavi per eccedenza del fondo contenzioso ex SPE). La CTP aveva accolto il ricorso per intervenuta decadenza dell’ufficio, ritenendo tardivo l’avviso emesso e notificato il 4 marzo 2021 rispetto ai termini ordinari scadenti il 31 dicembre 2020. La CGT di secondo grado aveva confermato tale decisione, ritenendo che la disciplina emergenziale avesse prorogato solo il termine di notificazione e non quello di emissione. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell’art. 5, comma 3-bis, d.lgs. 218/1997, in combinato disposto con l’art. 157 d.l. 34/2020, sostenendo che la proroga automatica riguardasse anche la scadenza del potere di accertamento e che quindi l’avviso non fosse decaduto; 2) nullità per difetto di motivazione ex art. 132 c.p.c. per omesso esame delle difese svolte in appello sulla tempestività dell’atto; 3) ulteriore difetto di motivazione per avere la CGT richiamato precedenti relativi ad annualità diverse, affermando incidentalmente di non dover esaminare il merito. Nelle more, la contribuente ha prodotto memoria allegando la notifica di un provvedimento di annullamento integrale in autotutela dell’avviso impugnato e ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell’intervenuto annullamento integrale in autotutela dell’avviso di accertamento oggetto di giudizio, con contestuale riconoscimento che nessuna somma era dovuta dalla contribuente. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere e, conseguentemente, l’estinzione del giudizio. Ha compensato integralmente le spese di lite, rilevando che l’annullamento in autotutela era intervenuto dopo la proposizione del ricorso per cassazione. Ha inoltre escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, perché la misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3-bis, d.lgs. n. 218 del 1997

    La ricorrente ne ha invocato la corretta applicazione per sostenere che la proroga emergenziale non avesse inciso sul termine di emissione dell’atto, ma solo su quello di notificazione.

  • art. 157 d.l. n. 34 del 2020

    "gli atti di accertamento … per i quali i termini di decadenza … scadono tra l’8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021"

    La disciplina emergenziale è richiamata come norma che regola distintamente emissione e notificazione degli atti di accertamento; nel caso concreto la lite è stata però definita per sopravvenuto annullamento in autotutela.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È stato utilizzato come parametro di deduzione della violazione di legge nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È stato utilizzato per censurare i vizi motivazionali dedotti con il secondo e terzo motivo.

  • art. 132 c.p.c.

    È stato evocato dalla ricorrente per lamentare il difetto di motivazione della sentenza di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne ha escluso l’applicazione perché si tratta di misura eccezionale, con funzione lato sensu sanzionatoria, limitata ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Quando l’atto impositivo impugnato viene integralmente annullato in autotutela dall’amministrazione e viene riconosciuto che nulla è dovuto dal contribuente, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del giudizio per sopravvenuto annullamento dell’atto, le spese possono essere compensate integralmente se l’intervento amministrativo è successivo alla proposizione del ricorso per cassazione.
  • La misura del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 non si applica fuori dai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.
  • Le censure di violazione di legge e di nullità della sentenza per difetto di motivazione restano assorbite quando, nelle more del giudizio di legittimità, l’atto impugnato venga integralmente caducato con riconoscimento dell’assenza di debito tributario.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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