Cassazione Civile, Ordinanza n. 02774/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
Il condominio aveva affidato, con contratto di appalto dell'11 maggio 2006, lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato a un'impresa appaltatrice e a un direttore dei lavori. Deduceva che le opere di ripristino delle facciate, dei balconi, della pavimentazione e dell'impermeabilizzazione erano state eseguite in modo inesatto e presentavano difetti non eliminati neppure dopo successivi interventi di riparazione; chiedeva quindi il risarcimento dei danni quantificati in un accertamento tecnico preventivo. Il tribunale aveva respinto la domanda del condominio e accolto la riconvenzionale dell'impresa per il saldo del corrispettivo; la corte d'appello aveva accolto solo in parte l'appello, condannando soltanto il direttore dei lavori al risarcimento di una somma minima. Nel ricorso per cassazione il condominio denunciava: 1) violazione degli artt. 698 c.p.c. e 1667-1668 c.c., sostenendo che la corte territoriale avesse svalutato o distorto le risultanze della consulenza tecnica e che i vizi fossero imputabili all'appaltatrice; 2) violazione dell'art. 1667 c.c., assumendo che appaltatrice e direttore dei lavori avrebbero dovuto segnalare criticità del progetto, formulare riserve scritte e adottare cautele tecniche; 3) violazione degli artt. 116 e 100 c.p.c., dell'art. 1655 c.c. e del principio di sinallagmaticità, contestando l'affermazione secondo cui i lavori sui balconi sarebbero stati commissionati dai singoli condomini e non dal condominio, con conseguente difetto di legittimazione attiva del condominio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sul vizio dell'opera perché, nel contratto di appalto privato, l'appaltatore che si attenga alle modalità concordate non risponde per difetti riconducibili a scelte del committente, salvo che abbia omesso di segnalare errori o carenze progettuali palesi; inoltre il ricorrente non aveva specificato il diverso contenuto degli accordi contrattuali, sicché le doglianze tendevano in realtà a contestare un accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, anche per il limite della doppia conforme. È stata parimenti respinta la censura sulla consulenza tecnica, perché la CTU non può sostituire il giudice nella qualificazione giuridica dei fatti o nella ricostruzione del contenuto del contratto. Quanto al direttore dei lavori, la Corte ha confermato che egli risponde solo per i vizi relativi alle opere effettivamente commissionate e per l'omessa vigilanza rispetto a tali opere, non per prestazioni ulteriori non incluse nell'appalto. Infine, è stata ritenuta infondata la doglianza sulla legittimazione attiva, perché l'individuazione del vero committente dei lavori sui balconi è questione di fatto rimessa al giudice di merito; nel caso concreto la corte d'appello aveva desunto che quei lavori fossero stati commissionati dai singoli proprietari dei balconi, con conseguente spettanza a costoro dell'azione contrattuale ex artt. 1667-1668 c.c. La Corte ha quindi condannato il condominio alle spese di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 698 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia della consulenza tecnica, ma ritenuto non decisivo nel caso concreto.
art. 1667 c.c.
Disciplina la garanzia dell'appaltatore per difformità e vizi; la responsabilità presuppone che il vizio riguardi l'opera appaltata e che l'appaltatore non abbia segnalato errori progettuali palesi.
art. 1668 c.c.
Richiamato come norma sulle conseguenze della garanzia per vizi dell'opera appaltata e sull'azione risarcitoria del committente.
art. 1659 c.c.
Vieta all'appaltatore di introdurre variazioni non concordate rispetto alle modalità dell'opera; il committente mantiene il potere di determinare le caratteristiche esecutive dell'opera.
art. 1176, comma 2, c.c.
La condotta dell'appaltatore va valutata secondo la diligenza professionale qualificata, con dovere di controllo della bontà del progetto o delle istruzioni ricevute.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
La censura è stata ritenuta inammissibilmente generica perché non specificava il contenuto degli accordi contrattuali rilevanti.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato sul fatto era precluso; la doglianza non poteva essere convertita in vizio motivazionale per effetto della doppia conforme.
art. 348-ter, comma 5, c.p.c.
Applicato come preclusione all'esame del vizio di motivazione in presenza di doppia conforme.
art. 116 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove, ma la censura è stata ricondotta a un apprezzamento di fatto insindacabile.
art. 100 c.p.c.
Richiamato per sostenere il difetto di legittimazione attiva del condominio, ma la Corte ha ritenuto che la questione dipendesse dall'effettivo committente, accertamento di fatto del giudice di merito.
art. 1655 c.c.
Richiamato per la nozione di appalto e per ribadire che il contratto si conclude tra committente e appaltatore anche se l'opera è destinata a terzi.
art. 1117 c.c.
Richiamato solo per escludere che i balconi aggettanti possano automaticamente qualificarsi come parti comuni, ma non decisivo per l'esito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115 del 2002
Ha giustificato il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- Nel contratto di appalto privato l'opera non deve necessariamente essere progettata nei minimi dettagli, ma, se le parti hanno concordato un progetto o specifiche modalità esecutive, l'appaltatore deve eseguire l'opera conformemente a quanto pattuito e a regola d'arte.
- L'appaltatore, pur attenendosi alle istruzioni del committente, risponde dei vizi dell'opera se omette di segnalare errori o carenze progettuali palesi che gli consentano di eseguire correttamente la prestazione con la diligenza professionale qualificata.
- L'appaltatore può andare esente da responsabilità solo se prova di avere manifestato il proprio dissenso rispetto a istruzioni o progetto manifestamente errati ed essere stato comunque indotto dal committente a eseguire i lavori a rischio di quest'ultimo.
- La consulenza tecnica d'ufficio è uno strumento di accertamento tecnico dei fatti, non uno strumento per qualificare giuridicamente la fattispecie, ricostruire il contenuto del contratto o stabilire la legittimità di condotte e decisioni delle parti.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una contestazione della ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito; l'individuazione dell'oggetto dell'appalto e delle modalità pattuite è apprezzamento di fatto.
- In tema di appalto, la legittimazione ad agire per i vizi dell'opera spetta al soggetto che risulta effettivamente committente della prestazione; se i lavori sono stati commissionati da singoli proprietari, l'azione contrattuale non compete al condominio in via automatica.
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