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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01887/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento esecutivo definito con ordinanza di assegnazione emessa il 3 febbraio 2021. La parte istante aveva proposto domanda di equa riparazione per la durata irragionevole del processo, ma la Corte d'appello di Roma l'aveva dichiarata inammissibile per tardività. Con il ricorso per cassazione la parte istante ha dedotto, con due motivi, l'erronea applicazione della disciplina sui termini, sostenendo che il dies a quo per il giudizio di definitività del provvedimento dovesse coincidere con il decorso del termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. maggiorato della sospensione feriale. La censura mirava quindi a far ritenere tempestiva la domanda di equo indennizzo proposta il 28 ottobre 2021. Il Ministero non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso. Ha chiarito che l'ordinanza di assegnazione nel processo esecutivo non è soggetta al termine semestrale di impugnazione, ma soltanto all'eventuale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.; pertanto il provvedimento diviene definitivo allo spirare del termine di venti giorni per tale opposizione e da quel momento decorre il termine semestrale per proporre la domanda ex legge Pinto. Poiché il termine di venti giorni era scaduto il 23 febbraio 2021, la domanda del 28 ottobre 2021 è stata proposta oltre sei mesi dopo tale scadenza, anche considerando la sospensione feriale. Tuttavia, anziché una decisione di rigetto nel merito, la Corte ha qualificato il ricorso come inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., richiamando il consolidato orientamento di legittimità e la funzione di filtro della norma. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché il Ministero è rimasto intimato; è stato invece dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorrente lo invocava erroneamente per far decorrere la definitività dell'ordinanza di assegnazione dopo sei mesi e sospensione feriale; la Corte ha escluso che esso si applichi a tale provvedimento.

  • art. 617 c.p.c.

    L'ordinanza di assegnazione è soggetta esclusivamente all'opposizione agli atti esecutivi; la definitività del provvedimento si collega allo spirare del termine di venti giorni previsto per tale opposizione.

  • art. 4 della legge Pinto

    Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione decorre dalla definitività del provvedimento del processo presupposto.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio va compiuto su ciascun motivo e al momento della decisione; la norma opera come filtro e conduce all'inammissibilità quando il ricorso non si confronta con un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria d'inammissibilità può rilevare anche ai fini delle impugnazioni incidentali tardive, secondo il richiamo operato dalla Corte.

  • art. 348-bis c.p.c.

    È richiamato in funzione analogica per descrivere la logica di filtro e la rapida delibazione dei ricorsi inconsistente.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato solo in via analogica per il modello di filtro dei ricorsi manifestamente infondati.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    È richiamato quale norma inserente il comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione, il termine semestrale per proporre la domanda decorre dalla definitività del provvedimento conclusivo del processo presupposto, e non da un termine di impugnazione non pertinente al tipo di provvedimento emesso.
  • Quando un provvedimento del processo esecutivo è opponibile solo con opposizione agli atti esecutivi, la sua definitività si determina allo spirare del termine di venti giorni ex art. 617 c.p.c., con conseguente decorrenza da quel momento del termine per l'azione Pinto.
  • Il ricorso per cassazione che si collochi in contrasto con un orientamento di legittimità consolidato può essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in funzione di filtro deflattivo, senza necessità di un'ulteriore adesione argomentativa al precedente.
  • La verifica di cui all'art. 360-bis, n. 1, c.p.c. va svolta con riferimento a ciascun motivo e al momento della decisione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, ricorrendone i presupposti, l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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