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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4283/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di ricusazione proposta da Antonio Ierullo nei confronti di un componente del collegio della Prima sezione penale della Corte d'appello di Catanzaro. Il ricorrente sosteneva che il giudice ricusato avesse svolto funzioni quale Giudice per le indagini preliminari e come componente del Tribunale del riesame in atti collegati, configurando incompatibilità funzionale ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis c.p.p.; inoltre deduceva che la Corte territoriale avesse motivato solo con riferimento all'art. 40, comma 3 c.p.p. (che preclude la ricusazione del giudice chiamato a decidere sulla ricusazione) senza valutare l'incompatibilità, e proponeva, in subordine, questione di legittimità costituzionale dell'art. 40, comma 3 c.p.p. per violazione degli artt. 24, 25 e 111 Cost.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta la declaratoria di inammissibilità basata sull'art. 40, comma 3 c.p.p., richiamando consolidata giurisprudenza che esclude la possibilità di ricusare i giudici chiamati a decidere sulla ricusazione per evitare il dilatarsi incontrollato dei tempi processuali e lo stallo derivante da ricusazioni incrociate. La Corte ha altresì osservato che il ricorrente non aveva indicato in modo preciso i motivi concreti di ricusazione rispetto agli atti prodotti, né il nesso rilevante con il procedimento oggetto della richiesta, rendendo in ogni caso non sussistente la fondatezza dell'istanza. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 40 cod. proc. pen., comma 3

    La norma preclude la ricusazione dei giudici chiamati a decidere sulla richiesta di ricusazione; la Corte ha ritenuto tale previsione compatibile e funzionale a prevenire dilazioni e stalli processuali, distinguendo il giudizio sulla ricusazione dal giudizio di merito

  • art. 34 cod. proc. pen. (incompatibilità funzionale), comma 2-bis

    La norma disciplina ipotesi di incompatibilità funzionale del giudice; il ricorrente la richiamava per sostenere l'astensione del giudice della Corte d'appello in quanto poteva essere in posizione incompatibile, ma la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di precedenti funzioni del giudice, occorre verificare il nesso concreto con il procedimento e che la regola dell'art. 40, comma 3, impedisce la ricusazione nella sede che decide sulla ricusazione

  • artt. 35 e 36 cod. proc. pen. (richiamati dalla questione costituzionale)

    Menziati nel ricorso inerente la possibile esclusione dell'inammissibilità della ricusazione per talune fattispecie, ma la Corte non ha accolto la questione e non ha rilevato violazioni delle garanzie costituzionali richiamate

  • art. 24, art. 25 comma 2, art. 111 Cost.

    Richiamati dal ricorrente per sostenere violazioni delle garanzie di difesa e del giudice naturale; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione e applicazione dell'art. 40, comma 3 c.p.p. non siano in contrasto con tali principi costituzionali, essendo bilanciata la tutela degli interessi coinvolti e giustificata dall'esigenza di evitare stallo processuale

Massime di principio

  • L'art. 40, comma 3, c.p.p. preclude la ricusazione dei giudici che sono chiamati a decidere sulla richiesta di ricusazione: in tali casi l'istanza è generalmente dichiarata inammissibile
  • La decisione sulla ricusazione è distinta dal giudizio di merito: il fatto che un componente del collegio abbia svolto in precedenza funzioni giudiziarie nel procedimento non determina automaticamente incompatibilità se non è provato un collegamento concreto e rilevante con il merito del procedimento oggetto della ricusazione
  • Se si invoca l'incompatibilità ai sensi dell'art. 34 c.p.p., il ricorrente deve indicare chiaramente e documentare i motivi concreti e il rapporto tra gli atti pregressi del giudice e la causa in corso; mere generalità o riferimenti a funzioni svolte in procedimenti diversi non sono sufficienti
  • Le questioni di legittimità costituzionale rivolte a contestare l'art. 40, comma 3, c.p.p. sono nella prassi giudiziaria spesso ritenute manifestamente infondate; l'esigenza di evitare reiterate ricusazioni e il conseguente stallo processuale è considerata di primaria rilevanza costituzionale
  • In situazioni simili, valutare alternative processuali: es. impugnazioni successive delle decisioni impugnabili per difetto di imparzialità, ricorso per nullità quando ricorrano profili di incompetenza funzionale sostanziale debitamente provati, o segnalazione puntuale delle omissioni/collegamenti nelle memorie e documentazione

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