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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33741/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte della società contribuente, di un avviso di accertamento catastale con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato classamento e rendita di un impianto idroelettrico, in esito a DOCFA presentata dalla contribuente. In primo grado il ricorso era stato accolto solo in parte; in appello la CTR aveva accolto il gravame della società, ritenendo il provvedimento carente di motivazione e assorbendo le altre censure, tra cui l’inclusione nella stima di piani inclinati e della c.d. decauville. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che l’atto impugnato richiamava dati di stima già noti alla contribuente per un precedente contenzioso sul medesimo immobile e un precedente accertamento del 2010; (2) violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi e del diritto di difesa, deducendo che l’avviso era sufficientemente motivato perché fondato su atti e documenti già conosciuti dalla contribuente; (3) violazione della disciplina sullo 'svuotamento imbullonati' di cui alla l. 208/2015, art. 1, comma 21. La Corte ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di autosufficienza: il ricorso non riportava integralmente o comunque in modo sufficiente il contenuto dell’avviso di accertamento e non specificava quali concreti dati oggettivi di stima fossero stati omessi dal giudice di merito. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, poiché l’inammissibilità delle prime censure e la conseguente conferma della nullità dell’atto per difetto di motivazione rendevano inutile esaminare la doglianza sulla norma sostanziale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di autosufficienza e per mancata specificazione dei dati di stima asseritamente pretermessi; il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è rimasta ferma, con conferma dell’esito favorevole alla contribuente. L’Agenzia è stata inoltre condannata alle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha anche escluso il raddoppio del contributo unificato per l’Amministrazione statale ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente; quando si censura la motivazione di un avviso di accertamento, occorre riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell’atto e i passi specificamente contestati, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La doglianza per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare con precisione il fatto storico asseritamente trascurato e la sua decisività; non è sufficiente un generico riferimento a dati di stima non specificati.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge in tema di motivazione dell’atto impositivo può essere dedotta solo indicando puntualmente il contenuto dell’atto e la norma asseritamente mal applicata.

  • art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi.

  • art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria e sulle garanzie del contribuente.

  • art. 3 L. 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamato come parametro generale di motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione al diritto di difesa del contribuente rispetto alla motivazione dell’atto.

  • r.d.l. n. 652 del 1939, art. 10

    Richiamato per affermare che la stima diretta dell’unità immobiliare è giudizio tecnico sul valore economico del bene.

  • d.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30

    Richiamati per la disciplina della stima diretta e del classamento catastale.

  • art. 1, comma 21, L. 208/2015

    Richiamato dalla ricorrente in tema di c.d. 'imbullonati'; il motivo è rimasto assorbito.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    La Corte esclude il versamento dell’ulteriore importo per il contributo unificato nei confronti dell’Amministrazione dello Stato ricorrente, per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Quando si impugna in cassazione una sentenza che ha scrutinato la motivazione di un avviso di accertamento, il ricorso deve essere autosufficiente: occorre trascrivere o quantomeno riportare in modo puntuale le parti rilevanti dell’atto impositivo e delle allegazioni su cui si fonda la censura.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il ricorrente si limita a evocare genericamente documenti, allegati o dati di stima senza indicare quali specifici elementi di fatto siano stati davvero trascurati dal giudice di merito.
  • Nel contenzioso catastale, la stima diretta dell’unità immobiliare ha natura eminentemente tecnica: la motivazione dell’avviso rileva ai fini della verifica della attendibilità concreta del giudizio di classamento, ma la censura in cassazione deve essere specifica e riferita ai dati tecnici effettivamente contestati.
  • La contestazione dell’insufficienza della motivazione di un atto impositivo non può risolversi in un richiamo astratto a precedenti contenziosi o a documenti già conosciuti; è necessario dimostrare in che modo la motivazione non consenta di comprendere il percorso logico-tecnico seguito dall’Ufficio.
  • Se le prime censure del ricorso sono inammissibili e la decisione di merito resta ferma sul difetto di motivazione dell’atto, il motivo successivo fondato su una diversa regola sostanziale può risultare assorbito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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