Sentenza n. 893/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento - del decreto prot. n. -OMISSIS- Area I/ter, emesso dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS- e notificato al domicilio eletto dal sig. -OMISSIS- a mezzo p.e.c. in data 24/12/2021, che ha respinto il ricorso gerarchico presentato in data 8/4/2021 avverso il decreto di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n. -OMISSIS-, provvedimento Cat. -OMISSIS- notificato in data 24/3/21, con il quale il Questore di Torino revocava al ricorrente la licenza di porto di fucile per uso caccia; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa: - il predetto decreto Cat. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 24/3/21, del Questore di Torino; - le “controdeduzioni” pervenute dalla Questura di Torino in data 29/11/2021, incidentalmente citate nel provvedimento prot. n. -OMISSIS-/F Area I/ter gravato, mai comunicate e il cui contenuto non è noto al ricorrente; - il decreto n. -OMISSIS-/D Area I/ter emesso dal Prefetto di Torino in data -OMISSIS-, con il quale veniva disposto il divieto di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione nei confronti dell'odierno ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro la revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, nonché i connessi provvedimenti di revoca della licenza e di divieto di detenzione di armi e munizioni
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Prefetto di Torino che aveva respinto il ricorso gerarchico proposto contro la revoca, disposta dal Questore di Torino, della licenza di porto di fucile per uso caccia. Erano stati inoltre impugnati gli atti presupposti e consequenziali, compreso il divieto prefettizio di detenzione di armi e munizioni e le controdeduzioni della Questura, delle quali il ricorrente lamentava anche la mancata comunicazione. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che il Prefetto, accogliendo un'istanza di riesame in autotutela fondata su motivi sopravvenuti, aveva revocato il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni impugnato.
La decisione
Il TAR ha preso atto che l'Amministrazione, in autotutela, aveva eliminato il provvedimento di divieto di detenzione di armi e munizioni oggetto del giudizio. Tale sopravvenienza ha completamente eliminato l'oggetto della controversia e ha determinato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Il Collegio non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dedotti contro la revoca della licenza, il rigetto del ricorso gerarchico e gli ulteriori atti impugnati. Le spese di lite sono state compensate, trattandosi di revoca intervenuta per fatto sopravvenuto.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
La rimozione, in autotutela, del provvedimento impugnato, quando elimina completamente l'oggetto della controversia, comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte ricorrente e dei terzi.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione rimuove in autotutela il provvedimento impugnato e tale rimozione elimina completamente l'oggetto della controversia, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., senza esaminare nel merito i motivi di ricorso.
- La revoca o rimozione del provvedimento impugnato determinata da fatti sopravvenuti non comporta, di per sé, la condanna dell'amministrazione alle spese di lite per soccombenza virtuale; il giudice può compensare le spese in ragione della sopravvenienza.
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