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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40475/2023 del 05/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. per presunta ingiusta detenzione subita dal 06/07/2012 al 17/07/2014 (custodia cautelare in carcere e poi arresti domiciliari) in relazione a indagini per associazione di tipo mafioso. Il ricorrente era stato prosciolto con sentenza irrevocabile del 17/07/2014 (divenuta definitiva il 12/01/2019). Il ricorso in Cassazione deduceva carenza assoluta di motivazione, travisamento dei fatti, e contestava che il Messineo fosse la "longa manus" di Mammoliti: sosteneva che la frequenza al cantiere fosse dovuta all'attività di operaio forestale e a prestazioni saltuarie, e che non esistessero prove di un ruolo direttivo o di concorso nel reato; inoltre lamentava che il giudice della riparazione aveva ingiustamente attribuito una condotta ostativa non dimostrata.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Il giudice di merito aveva valutato, in modo autonomo rispetto al giudizio penale di merito, elementi (conversazioni intercettate, frequenti presenze e direttive del Messineo in cantiere, dichiarazioni del direttore dei lavori) che configurano una condotta consistente nella gestione materiale di un subappalto occulto riconducibile a un dominus appartenente alla criminalità organizzata e, inoltre, comportamenti endoprocessuali considerati mendaci rispetto al compendio istruttorio. Tali condotte, pur non avendo consentito la condanna penale oltre ogni ragionevole dubbio, sono state ritenute idonee a integrare colpa grave (o comportamento volontariamente ingannevole) e quindi ostative al riconoscimento della riparazione ai sensi dell'art. 314 c.p.p. La pronuncia ribadisce l'autonomia del giudizio di riparazione rispetto al merito penale e la possibilità di valutare la condotta dell'interessato sia prima che dopo l'esecuzione della misura cautelare.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    «chi è stato prosciolto con sentenza irrevocabile perché il fatto non sussiste, per non aver commesso il fatto, perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato, ha diritto a un'equa riparazione per la custodia cautelare subita, qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave»

    La Corte conferma che il diritto all'equa riparazione è escluso se l'interessato ha dato causa, per dolo o per colpa grave, all'instaurazione o al mantenimento della misura cautelare; il giudizio di riparazione valuta autonomamente se la condotta dell'interessato (anteriore o successiva alla misura) abbia avuto incidenza causale.

  • art. 43 cod. pen.

    La nozione di colpa richiamata ai fini dell'art. 314 c.p.p. si ricava dall'art. 43 c.p.: la colpa grave è individuata nella negligenza, imprudenza o inosservanza di norme tale da costituire prevedibile ragione di intervento dell'autorità.

  • art. 173, co. 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per delimitare l'ampiezza della esposizione del motivo nel ricorso per cassazione (criterio formale procedurale).

  • artt. 125, 546, 547 cod. proc. pen.; art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Norme indicate dal ricorrente come presunte violate (censura di motivazione e travisamento dei fatti). La Corte di legittimità ha ritenuto le censure infondate rispetto alla motivazione della Corte territoriale.

  • art. 4, comma 4, lett. b) d.lgs. 8/11/2021, n. 188 (modifica art. 314 c.p.p.)

    Richiamata nella sentenza per chiarire che la disciplina modificata non altera il principio secondo cui la falsa prospettazione di fatti (mendacio) non è assimilabile al diritto al silenzio e può rilevare nella valutazione della colpa grave.

  • Direttiva UE 2016/343

    Menziata in relazione al rafforzamento della presunzione di innocenza e al diritto a non rendere dichiarazioni, ma la Corte evidenzia che il mendacio non è riconducibile al diritto al silenzio e può avere rilievo nel giudizio di riparazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. è autonomo rispetto al giudizio penale di merito: l'assoluzione non preclude che, alla luce degli stessi elementi, si valuti l'esistenza di dolo o colpa grave che abbiano causato o mantenuto la misura cautelare.
  • Colpa grave e dolo possono emergere anche da comportamenti gestionali e organizzativi (es. gestione materiale di subappalti occultati) che, pur non suffragando una condanna penale, evidenzino macroscopica imprudenza o consapevole inganno verso l'autorità.
  • Comportamenti endoprocessuali (silenzio, reticenza o menzogna) sono valutabili nel giudizio di riparazione: il mendacio, se idoneo a ingannare l'autorità e a mantenere la misura, può escludere il diritto all'indennizzo; il silenzio rileva se l'indagato era in grado di fornire circostanze concrete che avrebbero potuto scalfire il quadro indiziario.
  • La differenza di standard probatorio fra fase cautelare (richiesta di gravi indizi) e giudizio di merito (oltre ogni ragionevole dubbio) giustifica valutazioni divergenti: il fatto che le indagini non siano sufficienti per la condanna non esclude che fossero idonee, insieme a condotte dell'interessato, a determinare la misura cautelare.
  • Prove indirette e convergenti (intercettazioni, dichiarazioni di testimoni, elementi processuali) rafforzano la valutazione di responsabilità ai fini della riparazione; in situazioni analoghe, l'adozione di una linea difensiva che contrasti platealmente il materiale probatorio può essere considerata elemento ostativo.

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