Cassazione Penale, Sentenza n. 7062/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava principalmente: 1) la nullita' della dichiarazione di latitanza e delle notifiche conseguenti per mancata ed esaustiva ricerca dell'imputato soprattutto all'estero (Albania); 2) l'insufficiente e contraddittoria identificazione dell'imputato rispetto alle intercettazioni foniche (affidamento sulla perizia fonica e sui riconoscimenti degli operatori di polizia giudiziaria); 3) la violazione del principio di colpevolezza 'al di la' di ogni ragionevole dubbio' per mancata indicazione puntuale delle conversazioni che provano la responsabilita'; 4) l'assenza di prova circa il ruolo e la stabile organizzazione dell'associazione dedita al narcotraffico nonche' la mancata verifica del concorso nei singoli episodi di importazione/trasporto (capo E1, F1 ecc.); 5) vizi nella quantificazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, anche in ragione della lunga latitanza.
La decisione
La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere complessivamente generico e per contenere censure di merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale su: validita' della dichiarazione di latitanza (ricerche esaustive sul territorio nazionale e rilievo delle intercettazioni che indicavano la consapevolezza dell'imputato di essere ricercato), attendibilita' della perizia fonica e del riconoscimento operato dagli inquirenti in combinazione con altri elementi probatori, sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico e del ruolo di coordinamento del ricorrente nei reati di importazione/trasporto (capo E1, F1 confermati), e legittimita' della valutazione sulla dosimetria della pena e sul rifiuto delle attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento impugnato (pena determinata in quattordici anni e otto mesi di reclusione dalla Corte di appello) e le statuizioni di merito sono mantenute. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e art. 74, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Riferimenti alle fattispecie penali in contestazione: partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e reati-fine di commercio, importazione, vendita, trasporto e distribuzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e il ruolo di coordinamento del ricorrente.
art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b/c/e)
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato molti profili come generici o attinenti al merito e ne ha quindi dichiarato l'inammissibilita'.
art. 295 e art. 296 cod. proc. pen.
Regolano le ricerche dell'imputato e la declaratoria di latitanza: la Corte ricorda che per la latitanza le ricerche sul territorio nazionale devono essere esaustive, ma non e' sempre necessario estendere le ricerche estere salvo condizioni previste dal codice; nel caso e' stata ritenuta legittima la dichiarazione di latitanza.
art. 169, comma 4 cod. proc. pen.
Richiamato quale riferimento alle condizioni in cui e' richiesto attivare ricerche all'estero; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non rendevano obbligatorie ricerche internazionali non maggiormente circostanziate.
art. 533 cod. proc. pen.
Richiama il principio del giudizio di condanna 'al di la' di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito aveva indicato e valutato sufficientemente le intercettazioni attribuibili al ricorrente e che la combinazione di perizia fonica, riconoscimenti e altre risultanze era idonea a superare i dubbi.
art. 175 cod. proc. pen.
Norma sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione; la vicenda processuale pregressa ha visto l'uso di tale istituto e la Corte ha ricostruito la storia delle esecuzioni e dei rientri dell'imputato.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena fosse adeguata e motivata con rinvio ai criteri previsti da questa norma.
art. 62-bis e art. 69 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti: la Corte ha ricordato che il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e' rimesso al giudice di merito entro margini discrezionali debitamente motivati; il diniego motivato con la lunga latitanza e la personalita' dell'imputato e' stato ritenuto legittimo.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Massime di principio
- Le dichiarazioni di latitanza richiedono ricerche esaustive sul territorio nazionale ma non necessariamente l'attivazione di ricerche internazionali se non sussistono elementi di localizzazione piu' precisi o condizioni che impongano cooperazione internazionale.
- Una perizia fonica espressa in termini di probabilita' puo' concorrere validamente, insieme a riconoscimenti operativi e ad altre risultanze (intercettazioni, contatti, modalita' operative), a fondare l'attribuzione di conversazioni e la responsabilita' dell'imputato; la valutazione complessiva spetta al giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
- Le censure generiche o essenzialmente di merito (contestazione di valutazioni probatorie ben motivate in primo e secondo grado) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso deve indicare punti di diritto precisi e non semplici rilievi sulla valutazione delle prove.
- La qualita' di promotore/organizzatore di un'associazione per delinquere puo' essere desunta dalla ripetuta partecipazione a piu' episodi, dai contatti consolidati con fornitori e dalla capacita' di coordinare importazioni e consegne anche a distanza; la sussistenza di un vincolo associativo richiede prova di stabile'organizzazione e pianificazione oltre a piu' episodi collegati.
- La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca una motivazione logica o sia palese lo scostamento dai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.
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