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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7062/2022 del 28/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente: 1) la nullita' della dichiarazione di latitanza e delle notifiche conseguenti per mancata ed esaustiva ricerca dell'imputato soprattutto all'estero (Albania); 2) l'insufficiente e contraddittoria identificazione dell'imputato rispetto alle intercettazioni foniche (affidamento sulla perizia fonica e sui riconoscimenti degli operatori di polizia giudiziaria); 3) la violazione del principio di colpevolezza 'al di la' di ogni ragionevole dubbio' per mancata indicazione puntuale delle conversazioni che provano la responsabilita'; 4) l'assenza di prova circa il ruolo e la stabile organizzazione dell'associazione dedita al narcotraffico nonche' la mancata verifica del concorso nei singoli episodi di importazione/trasporto (capo E1, F1 ecc.); 5) vizi nella quantificazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche, anche in ragione della lunga latitanza.

La decisione

La Corte di legittimita' ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere complessivamente generico e per contenere censure di merito. Ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello e del Tribunale su: validita' della dichiarazione di latitanza (ricerche esaustive sul territorio nazionale e rilievo delle intercettazioni che indicavano la consapevolezza dell'imputato di essere ricercato), attendibilita' della perizia fonica e del riconoscimento operato dagli inquirenti in combinazione con altri elementi probatori, sussistenza dell'associazione dedita al narcotraffico e del ruolo di coordinamento del ricorrente nei reati di importazione/trasporto (capo E1, F1 confermati), e legittimita' della valutazione sulla dosimetria della pena e sul rifiuto delle attenuanti generiche. Conseguentemente il provvedimento impugnato (pena determinata in quattordici anni e otto mesi di reclusione dalla Corte di appello) e le statuizioni di merito sono mantenute. Il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 110 cod. pen.; art. 73, comma 1 e art. 74, comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Riferimenti alle fattispecie penali in contestazione: partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico e reati-fine di commercio, importazione, vendita, trasporto e distribuzione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto provata la partecipazione e il ruolo di coordinamento del ricorrente.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. b/c/e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato molti profili come generici o attinenti al merito e ne ha quindi dichiarato l'inammissibilita'.

  • art. 295 e art. 296 cod. proc. pen.

    Regolano le ricerche dell'imputato e la declaratoria di latitanza: la Corte ricorda che per la latitanza le ricerche sul territorio nazionale devono essere esaustive, ma non e' sempre necessario estendere le ricerche estere salvo condizioni previste dal codice; nel caso e' stata ritenuta legittima la dichiarazione di latitanza.

  • art. 169, comma 4 cod. proc. pen.

    Richiamato quale riferimento alle condizioni in cui e' richiesto attivare ricerche all'estero; la Corte ha ritenuto che tali condizioni non rendevano obbligatorie ricerche internazionali non maggiormente circostanziate.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiama il principio del giudizio di condanna 'al di la' di ogni ragionevole dubbio; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito aveva indicato e valutato sufficientemente le intercettazioni attribuibili al ricorrente e che la combinazione di perizia fonica, riconoscimenti e altre risultanze era idonea a superare i dubbi.

  • art. 175 cod. proc. pen.

    Norma sulla richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione; la vicenda processuale pregressa ha visto l'uso di tale istituto e la Corte ha ricostruito la storia delle esecuzioni e dei rientri dell'imputato.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che la quantificazione della pena fosse adeguata e motivata con rinvio ai criteri previsti da questa norma.

  • art. 62-bis e art. 69 cod. pen.

    Riguardano le circostanze attenuanti: la Corte ha ricordato che il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche e' rimesso al giudice di merito entro margini discrezionali debitamente motivati; il diniego motivato con la lunga latitanza e la personalita' dell'imputato e' stato ritenuto legittimo.

  • art. 616, comma 1 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e l'obbligo di versamento alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha applicato tale norma e ha irrogato la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni di latitanza richiedono ricerche esaustive sul territorio nazionale ma non necessariamente l'attivazione di ricerche internazionali se non sussistono elementi di localizzazione piu' precisi o condizioni che impongano cooperazione internazionale.
  • Una perizia fonica espressa in termini di probabilita' puo' concorrere validamente, insieme a riconoscimenti operativi e ad altre risultanze (intercettazioni, contatti, modalita' operative), a fondare l'attribuzione di conversazioni e la responsabilita' dell'imputato; la valutazione complessiva spetta al giudice di merito e non e' sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
  • Le censure generiche o essenzialmente di merito (contestazione di valutazioni probatorie ben motivate in primo e secondo grado) sono spesso dichiarate inammissibili in Cassazione; il ricorso deve indicare punti di diritto precisi e non semplici rilievi sulla valutazione delle prove.
  • La qualita' di promotore/organizzatore di un'associazione per delinquere puo' essere desunta dalla ripetuta partecipazione a piu' episodi, dai contatti consolidati con fornitori e dalla capacita' di coordinare importazioni e consegne anche a distanza; la sussistenza di un vincolo associativo richiede prova di stabile'organizzazione e pianificazione oltre a piu' episodi collegati.
  • La concessione o il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito: la Cassazione interviene solo se manca una motivazione logica o sia palese lo scostamento dai criteri previsti dall'art. 133 cod. pen.

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