Cassazione Civile, Ordinanza n. 07118/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da due cause riunite nelle quali la corte d'appello aveva accolto le domande di un ex dirigente, condannando la società al rimborso integrale di spese sanitarie sulla base di un accordo transattivo intervenuto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando che tra le parti era stato raggiunto un ulteriore accordo transattivo in data 25/10/2018, comprensivo della definizione di ogni controversia pendente, inclusa la presente, e della regolazione delle spese legali; la controparte ha accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, in quanto espressa in atto univocamente abdicativo e notificata con accettazione della parte controricorrente. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, perché regolate dalle parti nell'accordo transattivo, né sull'ulteriore contributo unificato, non sussistendone i presupposti processuali.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso deve essere formulata in modo rituale e univocamente abdicativo per produrre effetti processuali.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte produce l'effetto estintivo del processo; se le altre parti aderiscono, non si pronuncia condanna alle spese.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In assenza dei presupposti processuali non vi è luogo a provvedere sul pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere efficace, deve avere contenuto inequivocabilmente abdicativo ed essere ritualmente notificata alla controparte.
- L'accettazione espressa della rinuncia da parte del controricorrente consolida l'effetto estintivo del giudizio.
- Quando le parti abbiano regolato transattivamente anche le spese di lite, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07030/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07031/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07066/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07071/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07091/2023 del 09/03/2023
- ordinanza_civile_lavoro · 9 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 07093/2023 del 09/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →