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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07118/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da due cause riunite nelle quali la corte d'appello aveva accolto le domande di un ex dirigente, condannando la società al rimborso integrale di spese sanitarie sulla base di un accordo transattivo intervenuto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La società, soccombente in appello, ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato rinuncia agli atti del giudizio, dichiarando che tra le parti era stato raggiunto un ulteriore accordo transattivo in data 25/10/2018, comprensivo della definizione di ogni controversia pendente, inclusa la presente, e della regolazione delle spese legali; la controparte ha accettato la rinuncia.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto rituale la rinuncia al ricorso, in quanto espressa in atto univocamente abdicativo e notificata con accettazione della parte controricorrente. Ha quindi applicato l'effetto estintivo previsto dagli artt. 390 e 391 c.p.c., dichiarando estinto il giudizio di cassazione. Non ha provveduto sulle spese, perché regolate dalle parti nell'accordo transattivo, né sull'ulteriore contributo unificato, non sussistendone i presupposti processuali.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere formulata in modo rituale e univocamente abdicativo per produrre effetti processuali.

  • art. 391 c.p.c.

    La rinuncia ritualmente notificata e accettata dalla controparte produce l'effetto estintivo del processo; se le altre parti aderiscono, non si pronuncia condanna alle spese.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In assenza dei presupposti processuali non vi è luogo a provvedere sul pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, per essere efficace, deve avere contenuto inequivocabilmente abdicativo ed essere ritualmente notificata alla controparte.
  • L'accettazione espressa della rinuncia da parte del controricorrente consolida l'effetto estintivo del giudizio.
  • Quando le parti abbiano regolato transattivamente anche le spese di lite, la Corte non deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia accettata, non si applica l'ulteriore contributo unificato se mancano i presupposti processuali previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteDirigenti
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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