Cassazione Penale, Sentenza n. 10120/2023 del 10/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, tramite unico motivo, contestava la mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Si sosteneva violazione di legge (artt. 157 e ss. c.p.) e vizio di motivazione in quanto la Corte territoriale, pur confermando la condanna per tentato furto aggravato, non avrebbe correttamente calcolato i termini prescrizionali tenendo conto delle regole relative alla recidiva e al tentativo, in particolare richiamando il principio secondo cui la recidiva, se non comporta un incremento della pena, non rileva ai fini del computo della prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha ricostruito il calcolo del termine prescrizionale: termine base per il furto consumato 6 anni (art. 157 c.p.), aumentato di 1/3 per la recidiva specifica a 8 anni, ridotto di 1/3 per il tentativo a 5 anni e 4 mesi, poi aumentato per plurimi atti di interruzione fino a 8 anni, 10 mesi e 20 giorni. Ha constatato che tale termine era spirato l'11/05/2019, cioè anteriormente alla sentenza di appello, con conseguente estinzione del reato. L'omessa declaratoria dell'estinzione per prescrizione integra violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.) e ha imposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 157 cod. pen.
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
fissa il termine ordinario di prescrizione per il reato di riferimento (6 anni per il furto consumato) e disciplina la riduzione per il tentativo (comma 2)
art. 63 cod. pen.
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
consente l'aumento del termine prescrizionale per la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale; nella vicenda è stato considerato l'aumento di 1/3
art. 161 cod. pen.
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
regola gli effetti dell'interruzione della prescrizione; il Collegio ha considerato gli 'atti di interruzione' moltiplicativi ai fini del calcolo terminale
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
tipizza i vizi di legge deducibili in cassazione; la mancata declaratoria di estinzione per prescrizione è stata qualificata come vizio di legge richiamabile a norma di tale disposizione
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
non presente nel testo integrale della sentenza fornita
richiamato per la sintesi del motivo ai sensi delle norme procedurali di redazione del ricorso
Massime di principio
- Quando la prescrizione del reato è intervenuta prima della pronunzia che conferma la condanna, il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato; l'omessa declaratoria costituisce vizio di legge rilevante in Cassazione.
- Nel calcolo della prescrizione vanno applicati in sequenza gli aumenti o riduzioni previsti dalla legge: termine ordinario, eventuale aumento per recidiva, riduzione per il tentativo, e poi gli effetti di atti interruttivi; ogni variazione va esplicitata e motivata.
- La recidiva non deve essere conteggiata ai fini del calcolo della prescrizione se, secondo il principio delle Sezioni Unite richiamato, essa non comporta un effettivo incremento sanzionatorio rilevante per il computo dei termini.
- L'omissione di una valutazione esplicita e corretta della prescrizione è correggibile in Cassazione e può comportare l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata quando il reato sia già estinto.
- In applicazioni pratiche è essenziale documentare le date rilevanti (data del fatto, atti interruttivi, termine risultante dal calcolo) per verificare se la prescrizione sia effettivamente maturata prima della sentenza impugnata.
Testo integrale
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