Sentenza del 27/02/2017 n. 4966 - Corte di Cassazione
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE In genere
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate contestava la sentenza della Commissione tributaria regionale per insufficiente motivazione, sostenendo che la donazione del terreno edificabile dal contribuente alla moglie e alle figlie fosse stata realizzata con l'unico scopo di azzerare la plusvalenza imponibile derivante dalla successiva vendita del terreno alla società Immobiliare San L. La società aveva avviato la progettazione e richiesto il permesso di costruire poco dopo la donazione, pur non essendo ancora proprietaria dell'area, circostanza ritenuta potenzialmente indicativa di un accordo preesistente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, per un nuovo esame. Il giudice di rinvio dovrà valutare se la sequenza donazione-vendita costituisse un uso strumentale e antielusivo della donazione volto a evitare l'imposta sulla plusvalenza. Le spese del giudizio di legittimità saranno determinate all'esito del giudizio di rinvio. La Cassazione non ha quindi accertato definitivamente l'imposta dovuta, ma ha ritenuto insufficiente la motivazione della decisione favorevole alle contribuenti.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3
La disciplina antielusiva dell'interposizione non presuppone necessariamente un comportamento fraudolento, essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico che consenta di eludere il carico fiscale pur nella sostanziale presenza del presupposto impositivo.
La norma può applicarsi anche senza una simulazione assoluta o un comportamento fraudolento. È sufficiente che una sequenza negoziale formalmente lecita, come donazione seguita da vendita, sia utilizzata in modo improprio per conseguire un vantaggio fiscale in presenza del presupposto sostanziale dell'imposta.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Insufficiente motivazione circa un fatto decisivo e controverso per il giudizio.
La sentenza può essere cassata quando il giudice omette di esaminare una circostanza di fatto decisiva, specificamente dedotta dalla parte, idonea a incidere sulla valutazione dell'operazione contestata.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito della memoria delle resistenti nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Una donazione seguita a breve distanza dalla vendita di un bene edificabile, soprattutto tra familiari, può essere valutata dall'Amministrazione finanziaria come parte di un'operazione unitaria diretta a ridurre o azzerare una plusvalenza.
- La liceità formale dei singoli atti non esclude una contestazione antielusiva: occorre valutare la sostanza economica, la tempistica, i rapporti tra le parti e l'eventuale esistenza di accordi precedenti.
- Indizi rilevanti possono essere l'avvio della progettazione, la richiesta di permessi edilizi o altri atti preparatori compiuti dall'acquirente prima di diventare proprietario del bene.
- Per escludere l'elusione è importante dimostrare ragioni extrafiscali concrete della donazione e l'assenza di un accordo preliminare o di un collegamento già programmato con la successiva vendita.
- Il giudice tributario deve esaminare specificamente tutti gli elementi indiziari decisivi; una motivazione generica sulla liceità della tempistica e delle modalità dell'operazione può comportare la cassazione della sentenza e il rinvio.
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