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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39850/2022 del 21/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo dell'08/04/2022 che, in parziale accoglimento del riesame, ha dichiarato l'incompetenza per territorio a favore dell'autorità giudiziaria di Roma e, ai limitati effetti ex art. 27 c.p.p., ha confermato il decreto genetico emesso per il reato contestato ex art. 2 d.lgs. n.74/2000. Il ricorrente deduceva: (1) carenza di motivazione sul requisito del periculum in mora (richiamando la sentenza SS.UU. n.36959/2022); (2) carenza di motivazione sul fumus commissi delicti e mancata valutazione degli elementi documentali prodotti in riesame; (3) violazione di legge ex art. 12‑bis d.lgs. n.74/2000 per omissione della determinazione del profitto confiscabile; (4) carenza di motivazione sull'elemento soggettivo del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibili (per mancata deduzione al Tribunale del riesame) i motivi 1, 3 e 4 ai sensi degli artt. 606, comma 3, e 609 c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto genericamente inammissibile perché il Tribunale del riesame aveva motivato sulla sussistenza del fumus e aveva esaminato la tesi difensiva. La Corte ha sottolineato che molte delle censure proposte attengono alla ricostruzione del fatto (merito) e, quindi, sono inidonee in Cassazione ove non prospettino vizi di motivazione proponibili ex art. 325 c.p.p. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con annotazione che il ricorso non è stato ritenuto privo di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n.74/2000

    Norma delittuosa oggetto del decreto genetico; la conferma parziale del decreto genetico è stata mantenuta dal Tribunale del riesame per i limitati effetti indicati

  • art. 12‑bis d.lgs. n.74/2000

    Rinvocata dal ricorrente per contestare l'omessa determinazione del profitto confiscabile; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo perché non proposto in sede di riesame

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato per i 'limitati effetti' connessi alla conferma del decreto genetico da parte del Tribunale del riesame

  • art. 606, comma 3, e art. 609 c.p.p.

    Fondamento dell'inammissibilità delle censure non dedotte al giudice del riesame; richiama l'onere di devolvere al riesame le specifiche doglianze di merito

  • art. 309, comma 9 c.p.p. (richiamato)

    Richiamato nel ragionamento sulla peculiarità del giudizio di riesame e sull'esigenza che il ricorrente specifichi le doglianze per indurre una risposta motivata dal giudice

  • art. 325 c.p.p.

    Limitazione della Corte di legittimità rispetto ai giudizi di merito: molte questioni di ricostruzione fattuale non possono essere risolte in Cassazione se non come vizi di motivazione compatibili con l'art. 325

  • art. 616 c.p.p.

    Norma invocata per la condanna alle spese e al pagamento in favore della Cassa delle Ammende

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in relazione ai criteri per la determinazione dell'importo da versare alla Cassa delle Ammende

  • Sentenza Sez. 3, n. 20003 del 10/01/2020 (Di Maggio)

    Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio per cui il ricorrente deve devolvere al giudice del riesame le doglianze di merito affinché il riesame dia risposte complete e adeguate

  • Sentenza SS.UU. n.36959 del 24/06/2022

    Richiamata dal ricorrente circa il periculum in mora; la Corte non ha esaminato il motivo perché inammissibile per non essere stato proposto in sede di riesame

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari reali (sequestri) chi impugna deve dedurre al giudice del riesame tutte le specifiche doglianze di merito (fatto, fonti di prova, valutazioni) altrimenti tali questioni saranno inammissibili in Cassazione per carenza di devoluzione.
  • Motivi generici o che rimettono la ricostruzione dei fatti al sindacato della Cassazione sono inammissibili: la Corte di legittimità non sostituisce il giudice di merito nelle valutazioni probatorie.
  • La mancata determinazione del profitto confiscabile ex art. 12‑bis d.lgs. 74/2000 va tempestivamente denunciata e motivata nel riesame; se non sollevata, il motivo è inammissibile in cassazione.
  • Quando il giudice del riesame ha esaminato e motivato espressamente una tesi difensiva, la censura sulla presunta mancanza di motivazione rischia di essere considerata generica e, quindi, inammissibile.
  • Le impugnazioni de libertate richiedono precisione e specificità: il ricorrente deve formulare censure tali da costringere il giudice del riesame a rispondere puntualmente; altrimenti le censure non possono essere esaminate in Cassazione.
  • Le questioni attinenti esclusivamente alla ricostruzione fattuale sono proponibili in Cassazione solo se configurate come vizio della motivazione nei limiti previsti dalla legge; altrimenti devono essere trattate nei gradi di merito.

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