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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03222/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le doglianze investivano profili di merito relativi al trattamento punitivo e non proponevano censure scrutinabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto contro la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15/02/2024. Dall'ordinanza emerge che le censure riguardavano esclusivamente la determinazione del trattamento sanzionatorio: dosimetria della pena, diniego delle attenuanti generiche e applicazione della recidiva. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, poiché la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica e aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive sul punto.

Norme richiamate

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili censure che si risolvano in mere doglianze sulla quantificazione della pena, sul diniego delle attenuanti generiche o sulla valutazione della recidiva, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La Corte di cassazione non può essere trasformata in un ulteriore grado di merito per riesaminare la dosimetria del trattamento sanzionatorio, salvo che sia denunciato un vizio motivazionale effettivo o una violazione di legge riconoscibile nei limiti del sindacato di legittimità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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