Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46288/2024 del 17/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione per non aver disposto la perizia richiesta sull'efficienza di armi, munizioni e detonatori rinvenuti nei luoghi nella sua disponibilita, nonostante indici sul cattivo stato di conservazione; 2) Violazione di legge e vizio di motivazione per ritenuta ricettazione della pistola con abrasione della matricola, nonostante manchi la prova che l'abrasione fosse stata effettuata prima della ricezione da parte dell'imputato; 3) Violazione di legge per estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che la consumazione della ricettazione risalirebbe a data anteriore (circa 6 aprile 2017).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Sul primo motivo ha confermato che i giudici di merito avevano adeguatamente motivato la superfluita della perizia, essendovi elementi di fatto univoci sulla funzionalita di armi e munizioni e prove positive di funzionamento di tre detonatori; la mera segnalazione di cattivo stato di conservazione non esclude la rilevanza penale della detenzione. Sul secondo motivo ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito: il possesso di un arma con matricola abrasata, in mancanza di elementi contrari e della indicazione del tradens, consente di inferire la conoscenza dell'origine illecita e integra la prova della ricettazione, senza dover provare che l'imputato abbia compiuto materialmente l'abrasione. Sul terzo motivo ha respinto la questione di prescrizione perché la versione temporale fornita dall'imputato è stata ritenuta inattendibile e, comunque, il termine prescrizionale calcolato sulla base della pena massima applicabile e della recidiva sarebbe di molti anni (es. 13 anni e 4 mesi), eventualmente incrementabile da atti interruttivi. Conseguentemente il ricorso e stato dichiarato inammissibile; il ricorrente e condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 648 cod. pen.

    "Fuori dai casi di concorso nel reato..."

    Norma sul reato di ricettazione; la Corte ha interpretato che il possesso di un arma con matricola abrasata, in assenza di elementi contrari, prova la consapevolezza della provenienza illecita e quindi integra il reato di ricettazione senza necessitare prova che il possessore abbia compiuto l'abrasione

  • art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110

    Richiamata in rapporto ai contrassegni e alla matricola delle armi: l'abrasione dei contrassegni rende l'arma difficilmente identificabile e costituisce elemento indiziario della provenienza illecita

  • art. 99, comma 4 cod. pen.

    Norma rilevante per il calcolo del termine prescrizionale; applicata insieme ad altre disposizioni per determinare la durata del termine ordinario

  • art. 157, comma 2 cod. pen.

    Norma utilizzata per aumentare il termine prescrizionale sulla base della disciplina ratione temporis; contribuisce al calcolo della prescrizione in presenza di recidiva

  • art. 161, comma 2 cod. pen.

    Prevede l'aumento del termine prescrizionale in caso di atti interruttivi; la Corte ricorda che la prescrizione puo essere ulteriormente incrementata se intervenuti atti interruttivi

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente l'imposizione delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale, ha applicato la sanzione pecuniaria di 3.000 euro

Massime di principio

  • La funzionalita di armi, munizioni o materiali esplodenti puo essere accertata mediante qualsiasi mezzo di prova anche indiretto; la richiesta di perizia non e sempre necessaria se gli elementi probatori gia raccolti sono univoci e logicamente fondati
  • Il possesso di un arma dalla matricola abrasata costituisce, in assenza di elementi contrari, un forte indizio della consapevolezza della provenienza illecita e puo integrare il reato di ricettazione senza la prova diretta che l'imputato abbia materialmente rimosso il numero
  • L'affermazione che l'imputato sia autore dell'abrasione e distinta dalla prova della ricettazione: non e necessario provare che il possessore abbia commesso il reato presupposto per configurare la ricettazione, salvo elementi che dimostrino il contrario
  • Le doglianze processuali basate su ricostruzioni temporali defensive devono essere supportate da elementi credibili; il calcolo della prescrizione tiene conto della pena ed eventuale recidiva, con possibili aumenti e interruptio, per cui le pretese di estinzione per prescrizione vanno valutate con cautela
  • Il sindacato della Cassazione sulle valutazioni di fatto e limitato: le valutazioni probatorie e l'accertamento di funzione o stato di efficacia sono apprezzamenti di fatto sottratti al sindacato di legittimità salvo vizio logico-giuridico evidente
  • Ricorrere per cassazione privo di fondamento puo comportare l'onere delle spese e l'applicazione di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'ordinamento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.