Sentenza del 15/03/2022 n. 8338 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di pagamento per accise relativo alla perdita per sversamento (novembre 2008) di prodotto alcolico di proprietà A.G.E.A. stoccato nel deposito fiscale della contribuente; la società chiedeva l'abbuono ex art. 4 TUA invocando la forza maggiore e, alternativamente, l'esenzione o l'applicazione di aliquota ridotta per alcool destinato a usi energetici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso confermando le decisioni della CTP e della CTR. È stato ritenuto che: a) l'esenzione dell'art. 27 TUA richiede che l'alcol sia denaturato e realmente impiegato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano, condizioni non dimostrate (il prodotto era ancora in deposito e definito 'grezzo'); b) l'aliquota ridotta ex art. 22-bis si applica solo a operatori autorizzati e a prodotto effettivamente impiegato, non a giacenze in deposito; c) la forza maggiore non è stata provata: il medesimo fenomeno di corrosione era già noto dal precedente sversamento del 2005 e la società non ha adottato le misure di manutenzione e controllo necessarie, per cui l'evento non poteva considerarsi imprevedibile e del tutto estraneo alla sua responsabilità. Inoltre, la società aveva tentato una definizione agevolata ma l'accordo è stato risolto per mancato pagamento. Condanna alle spese di legittimità a favore dell'Agenzia (Euro 7.300,00 oltre spese prenotate a debito) e conferma dell'obbligo tributario (importo originario notificato: Euro 165.882,07).
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 27, comma 3, lett. b
L'alcole e le bevande alcoliche sono esenti dall'accisa quando sono: ... b) denaturati con denaturanti speciali approvati dall'amministrazione finanziaria ed impiegati nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano alimentare
L'esenzione richiede che il prodotto sia effettivamente denaturato secondo i requisiti tecnici (verificabili dall'ufficio) e che sia realmente impiegato nella fabbricazione di prodotti non alimentari; la mera destinazione o la qualifica di 'grezzo' in deposito non è sufficiente.
D.Lgs. n. 504 del 1995 (TUA), art. 22-bis
L'aliquota ridotta per prodotti energetici si applica solo agli operatori autorizzati e al prodotto effettivamente 'impiegato' per usi energetici; non è riconoscibile per prodotto in sospensione d'imposta nel deposito senza prova di impiego.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 54
Richiamato in relazione alla presunta formazione del giudicato interno: non opera qui perché la CTP non ha pronunciato una statuizione favorevole tale da generare giudicato per omissione di impugnazione da parte dell'Amministrazione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 1
Richiamato in relazione all'ammissibilità di perizie e produzione documentale in appello; la Corte ha ritenuto inammissibili doglianze non autosufficienti o che introducono nuovi temi non sostenuti in primo grado.
D.Lgs. n. 193 del 2016, art. 5-bis
Norma invocata per la possibilità di definizione agevolata; nella vicenda l'accordo conciliativo stipulato sulla base di tale norma è stato risolto per mancato pagamento.
D.M. n. 524 del 1996, art. 7
Richiamato come riferimento tecnico per la verifica della conformità del processo di denaturazione; l'Amministrazione deve accertare il rispetto dei requisiti tecnici per riconoscere l'esenzione.
Corte di Giustizia UE, sent. C-314/06 (SPMR), 18 dicembre 2007
La nozione di forza maggiore comprende circostanze anormali, imprevedibili e indipendenti dall'operatore le cui conseguenze non potevano essere evitate nonostante tutte le precauzioni ragionevoli; l'operatore deve dimostrare sia l'estraneità e l'imprevedibilità che l'adozione di misure appropriate per premunirsi.
Corte di Giustizia UE, sent. C-64/15 (BP Europa) e C-95/19 (Silcompa)
Confermano che l'accisa diviene esigibile per produzione/importazione anche in caso di ammanchi/perdite, salvo che la perdita sia dovuta a distruzione o forza maggiore provata in modo soddisfacente; l'immissione in consumo non è condizione esclusiva per l'esigibilità dell'imposta.
Massime di principio
- Per ottenere l'esenzione prevista per prodotti denaturati (art. 27 TUA) è necessario provare che il prodotto fosse effettivamente denaturato secondo i requisiti tecnici e che fosse concretamente impiegato nella fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano; la mera destinazione o la presenza in deposito non bastano.
- L'aliquota ridotta per usi energetici (art. 22-bis) si applica solo a operatori autorizzati e a quantitativi effettivamente impiegati; giacenze in sospensione d'imposta non beneficiano automaticamente della riduzione.
- La forza maggiore ai fini dell'abbuono dell'accisa richiede dimostrazione di circostanze anormali, imprevedibili e indipendenti dall'operatore e la prova che l'operatore abbia comunque adottato tutte le misure di prevenzione e manutenzione ragionevoli; precedenti eventi simili e la mancata manutenzione rendono improbabile il riconoscimento della forza maggiore.
- L'onere della prova della forza maggiore incombe sul contribuente: documentazione tecnica, cronologia della manutenzione, interventi preventivi e segnalazioni sono elementi essenziali per sostenere l'eccezione.
- L'accisa è, in linea di principio, esigibile per il solo fatto della produzione o importazione anche in caso di perdite, salvo prova soddisfacente di perdita dovuta a caso fortuito o forza maggiore.
- Le decisioni della Corte di Giustizia UE costituiscono parametro interpretativo vincolante per le nozioni di forza maggiore e per i presupposti di esenzione nell'ambito delle accise.
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