Cassazione Penale, Sentenza n. 38005/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di riesame che aveva parzialmente ridotto il sequestro preventivo. La difesa deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606, lett. b ed e c.p.p.) in relazione agli artt. 79 e 74, comma 7-bis, DPR 309/90; sosteneva la mancanza del fumus commissi delicti rispetto all'accusa residua ex art. 79 DPR 309/90 (consentire o non impedire convegni di consumo di stupefacenti nel pubblico esercizio), contestando altresì la proporzionalità, l'adeguatezza e la necessità impidi tiva del sequestro e rilevando l'estraneità dell'imputato rispetto a qualsiasi attività di spaccio, che sarebbe stata posta in essere dal padre.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il motivo effettivamente proposto in questa sede (contestazione della mancanza di consumo nel locale e quindi del fumus del reato di cui all'art. 79) era nuova e non era stata dedotta nelle fasi anteriori (riesame). Perciò la Corte non ha esaminato nel merito quelle censure. Ha inoltre ritenuto assorbiti o manifestamente infondati gli altri profili, affermando che il richiamo all'art. 321 c.p.p. è sufficiente a qualificare il sequestro come impeditivo e che la pertinenzialità della misura rispetto al locale è implicita. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
Riferimento utilizzato per qualificare il sequestro come misura impeditiva finalizzata a impedire il protrarsi del reato; la Corte ritiene che la menzione nell'atto genetico sia sufficiente a reggere la misura.
art. 79 DPR 309/90
Accusa residua nei confronti dell'imputato: aver consentito o non impedito convegni di consumatori di sostanze stupefacenti nel pubblico esercizio; su questo capo è rimasto il sequestro limitato al locale.
art. 74, comma 7-bis, DPR 309/90
art. 74, comma 7-bis, DPR 309/90
Citato nel decreto di sequestro; la difesa ha contestato la rilevanza rispetto all'imputato, ma la Corte ha ritenuto la deduzione difensiva non proposta nei precedenti gradi e quindi inammissibile ora.
art. 416 cod. pen.
Richiamato nel ricorso originario come capo contestato (presunta partecipazione a associazione), ma escluso nei confronti dell'odierno ricorrente dal Tribunale di Trento.
art. 648-bis cod. pen.
Richiamato nel ricorso originario (riciclaggio), ma escluso nei confronti dell'imputato dal Tribunale di Trento nella fase di riesame.
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.
art. 606, lett. b ed e, cod. proc. pen.
Norme invocate dalla difesa in Cassazione per vizio di diritto e di motivazione; la Corte ha valutato che il motivo effettivamente diretto alla insussistenza del fumus non era stato proposto nei gradi precedenti e quindi non è consentito ex art. 606 combinato con l'art. 606 comma 3 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per la comminazione dell'ammenda equitativamente fissata in euro 3.000 per colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- In Cassazione non possono essere sollevati motivi di fatto o nuovi profili non già dedotti nei precedenti gradi: questioni non discusse nel riesame risultano inammissibili.
- Per contestare la sussistenza del fumus commissi delicti rispetto a una misura cautelare reale è necessario che la difesa abbia posto chiaramente la questione nelle fasi precedenti (opposizione, riesame), altrimenti la doglianza viene respinta per vizio formale.
- Il richiamo all'art. 321 c.p.p. nel provvedimento genetico è idoneo a qualificare il sequestro come impeditivo; per contrastarlo la difesa deve dimostrare puntualmente la non necessità impedendo il protrarsi del reato.
- Quando la misura cautelare ricade su beni pertinenti all'attività contestata (es. locale dove si svolge l'attività), la pertinenzialità può essere ritenuta implicita; occorre provare concretamente l'irrilevanza del bene rispetto al reato.
- Per censurare la proporzionalità e l'adeguatezza del sequestro è necessario fornire elementi fattuali e probatori concreti (es. assenza di uso abituale del locale per consumo), da proporre già nel primo grado di impugnazione.
- La presentazione di ricorsi manifestamente tardivi o che sollevano profili nuovi espone il ricorrente al rischio di condanna per spese e ammenda se ricorre in via inammissibile.
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