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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09736/2024 del 10/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fornitore)

La controversia

La lite nasce da un contratto del 7 agosto 2009 per la fornitura e installazione di diciassette aerogeneratori destinati alla realizzazione di un impianto eolico. Nel corso dell’esecuzione contrattuale intervennero amendments che subordinavano il rapporto alla realizzazione di una condizione legata al project financing. In arbitrato fu emesso un lodo non definitivo (27 giugno 2016), con cui il contratto venne dichiarato risolto per impossibilità di esecuzione, con efficacia retroattiva, e si dispose la prosecuzione del procedimento per accertare i costi e le spese sostenute dal fornitore. Successivamente il lodo definitivo (30 marzo 2018) ritenne che il fornitore e la branch italiana della società madre potessero trattenere un acconto di euro 10.642.000,00 versato dalla società acquirente. La Corte d’appello di Milano, investita dell’impugnazione della società acquirente, dichiarò nullo il lodo definitivo e, decidendo nel merito, condannò le controparti alla restituzione dell’acconto con interessi. Le ricorrenti per cassazione hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 100 e 324 c.p.c., sostenendo che la Corte d’appello non avrebbe considerato il giudicato interno formatosi sul lodo definitivo, poiché una ratio decidendi autonoma del lodo non era stata impugnata; 2) violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c., per asserita motivazione contraddittoria e incomprensibile della sentenza d’appello, specie sulla qualificazione del rapporto e sul rilievo attribuito al project financing; 3) violazione dell’art. 2909 c.c., perché la Corte d’appello avrebbe ignorato il giudicato interno formatosi sul lodo non definitivo, che aveva riconosciuto al fornitore il diritto al pagamento della fornitura dei conci di fondazione e al rimborso delle spese sostenute in ragione dell’affidamento riposto nell’esecuzione del contratto, diritto che non era stato qualificato come risarcimento del danno. La Cassazione ha ritenuto infondati i primi due motivi: ha escluso l’interesse a censurare una ratio solo se effettivamente decisiva, ha qualificato come mera motivazione ad abundantiam la parte del lodo definitivo richiamata dalle ricorrenti e ha considerato sufficiente la motivazione della Corte d’appello sulla nullità del lodo per contraddizione interna e per avere riesaminato questioni già decise dal lodo non definitivo. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza impugnata non aveva considerato che il lodo non definitivo, ormai passato in giudicato, aveva già attribuito al fornitore un autonomo diritto al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione della prestazione, inquadrandolo nell’art. 2033 c.c. e non nel risarcimento del danno; pertanto tale statuizione precludeva il riesame nel giudizio di impugnazione del lodo definitivo. La sentenza è stata cassata nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi di ricorso, ma ha accolto il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza della Corte d’appello di Milano limitatamente alla parte in cui aveva negato la valutabilità e il riconoscimento delle spese sostenute dal fornitore, ritenendo che su tale punto si fosse formato il giudicato interno sul lodo non definitivo. La causa è stata rinviata alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione per la liquidazione di tali spese e per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    È richiamato per contestare il difetto di interesse all’impugnazione; la Corte esclude però che, nel caso concreto, mancasse interesse a censurare la decisione d’appello, perché la sentenza era sorretta da più rationes investite dal ricorso.

  • art. 324 c.p.c.

    È invocato in relazione al giudicato interno; la Corte afferma che la parte del lodo definitivo indicata dalle ricorrenti era espressa come motivazione ad abundantiam e dunque non costituiva ratio decisiva suscettibile di giudicato.

  • art. 111 Cost.

    La Corte richiama il parametro del minimo costituzionale della motivazione e ritiene che la sentenza d’appello lo superi, poiché il percorso logico-giuridico risulta ricostruibile.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    È il parametro della motivazione della sentenza; la Corte lo considera rispettato dalla decisione d’appello sul punto della nullità del lodo.

  • art. 829, primo comma, n. 4 c.p.c.

    È richiamato per il vizio di motivazione del lodo arbitrale, quando la motivazione sia tale da impedire la ricostruzione dell’iter logico-giuridico.

  • art. 829, primo comma, n. 11 c.p.c.

    È richiamato con riferimento alla nullità del lodo per contraddittorietà tra parti della motivazione o tra motivazione e dispositivo.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    È richiamato quale parametro della motivazione sufficiente e intelligibile.

  • art. 2909 c.c.

    È richiamato per censurare l’erronea rimozione degli effetti del giudicato formatosi sul lodo non definitivo.

  • art. 2033 c.c.

    È la norma attraverso la quale il lodo non definitivo aveva ricondotto il diritto al rimborso delle spese sostenute, escludendone la natura risarcitoria.

Massime di principio

  • Quando una sentenza si fonda su più rationes decidendi autonome, l’omessa censura di una ratio determina inammissibilità solo se quella ratio è effettivamente decisiva e idonea da sola a sorreggere la decisione; se invece la doglianza investe anche la preclusione o l’ammissibilità dell’impugnazione, l’interesse a ricorrere può sussistere.
  • Una motivazione è viziata per nullità solo quando la contraddizione interna o il difetto logico sia tale da impedire la ricostruzione del percorso decisorio; non basta che la motivazione sia semplicemente non condivisibile o che reinterpret i fatti in modo diverso da come li aveva letti il giudice precedente.
  • Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, il giudice non può riesaminare questioni già decise da un lodo non definitivo passato in giudicato interno; il suo potere è limitato alle statuizioni effettivamente devolute e non ancora coperte da giudicato.
  • Le statuizioni del lodo non definitivo che riconoscano un autonomo diritto alla restituzione o al rimborso, quando non siano qualificate come risarcimento del danno, restano vincolanti e non possono essere neutralizzate dal successivo giudizio rescissorio sotto la sola etichetta di spese non valutabili.
  • Per stabilire se una pronuncia arbitrale abbia formato giudicato occorre distinguere tra affermazioni decisorie e argomentazioni svolte solo ad abundantiam: queste ultime, se chiaramente accessorie, non richiedono impugnazione e non producono preclusioni sostanziali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTransazione
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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