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Sentenza

Sentenza n. 349/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, comma 1°, legge 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sentenza n. 18/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo comma lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Bandoni Liliana il 20/3/2024: dei seguenti atti: - della delibera di Giunta del Comune di Viareggio n. 484 del 23 dicembre 2023 – Settore 6 – Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali, pubblicata il 28 dicembre 2023, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive e ai rapporti aventi ad oggetto la gestione delle strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti nel demanio marittimo determinazioni», con la quale è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, comma 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; - della determinazione dirigenziale del Comune di Viareggio n. 2822 del 29 dicembre 2023 - Settore 6 - Attività produttive e Beni Demaniali e Patrimoniali Concessioni Comunali, pubblicata il 2 gennaio 2024, recante ad oggetto «concessioni demaniali marittime per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive. differimento dei termini di scadenza al 31.12.2024 ai sensi della versione originaria dell'art. 3, c.3, l. 118/2022. adempimenti», con la quale, in esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 484 del 23 dicembre 2023, è stato individuato «il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti di cui all'art.3, co. 1, lettere a) e b), l. 118/2022, al 31/12/2024»; nonché per accogliere le seguenti domande previo rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia delle questioni infra illustrate, nonché previa rimessione alla Corte costituzionale delle questioni di legittimità di seguito esposte in quanto rilevanti e non manifestamente infondate 1) in tesi, accertare che il rapporto concessorio di cui è titolare la ricorrente è qualificabile come rapporto pluriennale di durata indefinita riguardo al quale, essendo sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, non possono trovare applicazione: a. il principio chiarito dalla Corte di Giustizia, Sez. VI, 7 dicembre 2000, Telaustria Verlags GmbH, C-324/98, secondo cui qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata la prestazione di un'attività economica sia tenuto a rispettare i principi fondamentali del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità e di parità di trattamento, nonché l'obbligo di trasparenza che ne deriva; b. la Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi nel mercato interno; c. l'art. 3, co. 1°, l. 5 agosto 2022, n. 118, nella parte in cui dispone la cessazione dell'efficacia di tutte le concessioni demaniali marittime in essere alla data di entrata in vigore della medesima l. n. 118/2022; d. i principi affermati in materia dalla sent. n. 17/2021 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato; 2) in tesi, previa disapplicazione della normativa nazionale incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE, nonché con l'art. 17 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, per condannare ex art. 34 primo co. lett. c) ed e) del c.p.a., alla stregua dei principi dichiarati dalla Corte di Giustizia nella sent. Grossmania C-177/20, il Comune di Viareggio a rilasciare a favore della ricorrente titoli concessori ai sensi dell'art. 36 cod. nav. e del D.L. n. 400/1993 s.m.i. nei quali sia espressamente previsto, allo scadere della durata convenzionale o legale di ciascun rapporto, il loro rinnovo senza soluzione di continuità.

Giustizia amministrativa202201177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti comunali che individuavano al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni demaniali marittime e dei rapporti relativi alla gestione di strutture turistico-ricreative e sportive

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni concedenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e con motivi aggiunti, la disciplina e gli atti comunali relativi alla durata delle concessioni demaniali marittime. Ha chiesto, in via principale, l'accertamento della natura pluriennale e di durata indefinita del rapporto concessorio, sorto anteriormente al 7 dicembre 2000, sostenendo l'inapplicabilità dei principi europei di trasparenza e concorrenza elaborati dalla Corte di giustizia, della direttiva 2006/123/CE, dell'art. 3, comma 1, della legge n. 118/2022 e dei principi affermati dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ha inoltre chiesto, previa disapplicazione della normativa nazionale ritenuta incompatibile con gli artt. 49, 56 e 63 TFUE e con l'art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché previo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, di condannare il Comune al rilascio di nuovi titoli concessori con previsione del rinnovo senza soluzione di continuità. Con i motivi aggiunti ha impugnato la delibera della Giunta comunale n. 484 del 23 dicembre 2023 e la determinazione dirigenziale n. 2822 del 29 dicembre 2023, entrambe dirette a fissare al 31 dicembre 2024 il termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti indicati dall'art. 3, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 118/2022, reiterando le domande di accertamento, disapplicazione, rinvio pregiudiziale e rimessione alla Corte costituzionale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione della ricorrente, contenuta nella memoria del 23 dicembre 2025, di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Non sono state quindi esaminate nel merito le questioni concernenti la durata delle concessioni demaniali marittime, l'applicabilità della direttiva 2006/123/CE e della legge n. 118/2022, la compatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione, i rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia o le questioni di legittimità costituzionale. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, legge 5 agosto 2022, n. 118

    termine di efficacia delle concessioni e dei rapporti indicati dalla norma

    La disposizione è richiamata nell'oggetto delle contestazioni, ma non è interpretata nel merito a causa della dichiarazione di improcedibilità.

  • artt. 49, 56 e 63 TFUE

    Le disposizioni sono invocate dalla ricorrente quale parametro europeo per sostenere l'incompatibilità della normativa nazionale; il TAR non esamina la questione.

  • art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    È invocato dalla ricorrente quale parametro di tutela del diritto di proprietà; il TAR non esamina la questione.

  • art. 34, comma 1, lettere c) ed e), c.p.a.

    È richiamato per le domande di condanna e di adozione delle misure consequenziali richieste dalla ricorrente; nessuna applicazione nel merito è effettuata.

Massime di principio

  • Quando il ricorrente dichiara, nel corso del giudizio, di non avere più interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, senza esame delle questioni di merito dedotte.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce al giudice amministrativo di pronunciarsi sulle questioni sostanziali e pregiudiziali prospettate, comprese le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e di rimessione alla Corte costituzionale, quando non residui un interesse concreto alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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