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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-192/22

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023. — FI contro Bayerische Motoren Werke AG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2003/88/CE – Articolo 7, paragrafo 1 – Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Diritto alle ferie annuali retribuite – Estinzione di tale diritto – Regime di prepensionamento progressivo – Giorni di ferie annuali maturati durante la fase di lavoro effettuata in base a tale regime ma non ancora goduti – Inabilità al lavoro. — Causa C-192/22

Giurisprudenza europea62022CJ0192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha affrontato il caso di un lavoratore tedesco in prepensionamento progressivo che, a causa di malattia, non aveva potuto utilizzare alcuni giorni di ferie prima della fase di dispensa dal lavoro. Ha ritenuto che tali ferie non possano estinguersi automaticamente per effetto di una norma nazionale che ne preveda la perdita allo scadere dell’anno di riferimento o successivamente. La tutela del diritto alle ferie annuali retribuite impone infatti che il lavoratore conservi il diritto, anche se l’impedimento non deriva da un’assenza di lunga durata.

Diritto alle ferie annuali retribuite maturate nel periodo lavorativo di un prepensionamento progressivo: incompatibilità con il diritto UE dell’estinzione per malattia prima della fase di dispensa dal lavoro.

La questione giuridica

Se l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE e l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta ostino a una normativa nazionale che fa estinguere le ferie annuali retribuite maturate nella fase lavorativa di un rapporto a tempo parziale nell’ambito di un prepensionamento progressivo, quando tali ferie non sono state godute prima della fase di dispensa dal lavoro perché il lavoratore è stato malato; e, in subordine, se ciò valga anche quando il datore di lavoro non abbia adempiuto ai propri obblighi di cooperazione e abbia comunque collocato le ferie prima della dispensa dal lavoro.

Principio di diritto

L’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una normativa nazionale che preveda l’estinzione delle ferie annuali retribuite maturate durante la fase di lavoro di un regime di prepensionamento progressivo se il lavoratore non ha potuto fruirne prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche quando non si tratti di un’assenza di lunga durata. La Corte afferma che una simile estinzione svuoterebbe di contenuto il diritto alle ferie annuali retribuite, poiché l’impossibilità di godimento non dipende dalla volontà del lavoratore e non ricorre una giustificazione sufficiente per derogare alla tutela minima garantita dal diritto dell’Unione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 7 della direttiva 2003/88/CE
  • Articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

Diritto alle ferie annuali retribuite nel prepensionamento progressivo e malattia

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Bundesarbeitsgericht in materia di ferie annuali retribuite, con riferimento a un rapporto di lavoro a tempo parziale nell’ambito di un regime di prepensionamento progressivo. Il nodo è se i giorni di ferie maturati nella fase lavorativa, ma non goduti per malattia prima della fase di dispensa dal lavoro, possano estinguersi in base al diritto nazionale tedesco.

Fatti e procedimento principale

FI ha lavorato presso Bayerische Motoren Werke AG dal 1986 fino al 30 settembre 2019. Dal 1° febbraio 2013 al 31 maggio 2016 ha svolto attività lavorativa in un regime di prepensionamento progressivo, seguito da una fase di dispensa dal lavoro dal 1° giugno 2016 al 30 settembre 2019. Nel maggio 2016 ha fruito di ferie, ma a causa di malattia non ha potuto utilizzare due giorni e tre quarti di ferie maturati per il 2016. Dopo aver chiesto inutilmente l’indennità sostitutiva, ha adito i giudici del lavoro tedeschi.

Normativa rilevante

La Corte richiama l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE, che garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie annuali retribuite e vieta la sostituzione con indennità finanziaria salvo in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Viene inoltre richiamato l’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, che sancisce il diritto di ogni lavoratore a ferie annuali retribuite. Sul piano nazionale, è rilevante l’articolo 7, paragrafo 3, del Bundesurlaubsgesetz, che prevede il godimento delle ferie entro l’anno civile e, in caso di riporto, entro i primi tre mesi dell’anno successivo, nonché la loro estinzione oltre tali termini.

Questioni pregiudiziali

Il giudice tedesco chiede se il diritto dell’Unione osti a una disciplina nazionale che faccia estinguere le ferie maturate nella fase lavorativa di un prepensionamento progressivo quando il lavoratore, a causa di malattia, non abbia potuto fruirne prima della fase di dispensa dal lavoro. In via subordinata, chiede se rilevi anche il fatto che il datore di lavoro non abbia adempiuto agli obblighi di cooperazione nell’attuazione del diritto alle ferie.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio fondamentale del diritto sociale dell’Unione, sancito dall’articolo 31, paragrafo 2, della Carta e concretizzato dall’articolo 7 della direttiva 2003/88. Tale diritto può subire limitazioni solo nel rispetto dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta e, in particolare, del suo contenuto essenziale.

La Corte osserva che il meccanismo di estinzione delle ferie non può operare quando il lavoratore non sia stato in grado di fruirne prima della cessazione o della fase successiva del rapporto per una circostanza imprevista, come la malattia. Richiama la propria giurisprudenza sul fatto che un’assenza per ragioni di salute è, in linea di principio, imprevedibile e indipendente dalla volontà del lavoratore, ma chiarisce che nel caso di specie non vi è un’assenza di lunga durata, bensì un impedimento limitato a pochi giorni.

La Corte sottolinea inoltre che il rischio che il lavoratore non riesca a esaurire le ferie è normalmente evitabile dal datore di lavoro, che può organizzare la fruizione tempestiva delle ferie. Negare ogni tutela pecuniaria o permettere l’estinzione del diritto in una situazione del genere svuoterebbe di contenuto il diritto alle ferie annuali retribuite riconosciuto dal diritto dell’Unione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione affermando che l’articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell’articolo 31, paragrafo 2, della Carta, osta a una normativa nazionale che preveda l’estinzione delle ferie annuali retribuite maturate nel corso del lavoro svolto in un regime di prepensionamento progressivo, se il lavoratore non ha potuto fruirne prima della fase di dispensa dal lavoro a causa di malattia, anche quando non si tratti di un’assenza di lunga durata.

Alla luce di tale risposta, la Corte dichiara non necessario esaminare la seconda questione. Le spese sono rimesse al giudice nazionale per il procedimento principale.

Come è indicizzato

Materieorario di lavoroferie annuali retribuitediritti fondamentaliprepensionamento progressivomalattia e incapacità lavorativa

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