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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15241/2025 del 07/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione)

La controversia

Una creditrice ipotecaria aveva iniziato nel 1996 una procedura di espropriazione immobiliare su un bene di una debitrice poi deceduta, con successive riunioni ad altre procedure. In pendenza dell'esecuzione, nel 2000 l'immobile risultava confiscato con provvedimento di prevenzione antimafia divenuto definitivo; nonostante ciò la procedura era proseguita sino a un'aggiudicazione provvisoria del 2006. L'amministrazione statale aveva proposto opposizione di terzo all'esecuzione, poi rigettata e definita in precedenti gradi e giudizi di legittimità. Riassunta l'esecuzione, il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato estinte due procedure riunite per mancata rinnovazione ventennale della trascrizione del pignoramento e aveva ordinato nella terza procedura di verificare la qualità di erede dell'esecutata e di ripristinare la continuità delle trascrizioni. La creditrice ha proposto opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale. Con il ricorso per cassazione ha dedotto, con due motivi, la violazione delle norme sulla rinnovazione della trascrizione del pignoramento e sulla continuità delle trascrizioni: ha sostenuto che l'aggiudicazione provvisoria esonerasse dal rinnovo della trascrizione ex art. 2668-ter c.c. e impedisse di dichiarare l'estinzione della procedura, e che comunque, dopo l'aggiudicazione, non fosse più legittimo ordinare ulteriori verifiche sulla proprietà del bene e sulla continuità delle trascrizioni.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile perché introduceva una questione nuova rispetto a quelle sollevate nell'opposizione agli atti esecutivi, e comunque infondato perché la mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento determina l'improseguibilità dell'espropriazione immobiliare nella sua interezza; l'eventuale aggiudicazione provvisoria, nel regime applicabile alla fattispecie, non sterilizza tale effetto. Ha inoltre rilevato che il creditore non aveva interesse a dolersi della violazione dell'art. 632, comma 2, c.p.c., poiché l'estinzione successiva all'aggiudicazione comporta l'attribuzione del ricavato al debitore e non al creditore procedente. Anche il secondo motivo è stato rigettato, perché le medesime ragioni escludono che, una volta maturata la questione della continuità delle trascrizioni, il giudice dell'esecuzione fosse precluso dall'accertare il titolo di acquisto e la continuità delle trascrizioni sino all'acquisto jure hereditatis da parte dell'erede.

Norme richiamate

  • art. 2668-ter c.c.

    La mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento entro il termine ventennale comporta l'improseguibilità del processo esecutivo immobiliare nella sua interezza; l'aggiudicazione provvisoria non elimina tale effetto nel regime applicabile al caso.

  • art. 584 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sulla vendita forzata, ma non ritenuto idoneo a escludere l'effetto estintivo/improseguibilità derivante dalla mancata rinnovazione della trascrizione.

  • art. 632 c.p.c.

    La parte procedente non ha interesse a dolersi della violazione della norma quando l'estinzione interviene dopo l'aggiudicazione, perché il ricavato andrebbe comunque al debitore e non al creditore.

  • art. 187-bis disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso, ma non ritenuto decisivo ai fini della prosecuzione dell'espropriazione dopo il venir meno della trascrizione.

  • art. 2650 c.c.

    Norma invocata per la continuità delle trascrizioni; la Corte ha confermato la legittimità dell'ordine del giudice dell'esecuzione di verificare e ripristinare la continuità delle trascrizioni.

  • art. 567 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente sulla documentazione del titolo e della proprietà del bene pignorato; la Corte ha ribadito il potere-dovere del giudice dell'esecuzione di accertare la titolarità del bene.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma processuale che fonda l'opposizione agli atti esecutivi proposta contro le ordinanze del giudice dell'esecuzione.

  • art. 619 c.p.c.

    Norma richiamata per l'opposizione di terzo all'esecuzione proposta dall'amministrazione sul presupposto della confisca del bene.

  • art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.

    Richiamato per il deposito della motivazione in forma semplificata.

  • art. 118, primo comma, ultimo periodo, disp. att. c.p.c.

    Richiamato per il rinvio alla motivazione di precedente giurisprudenza consolidata.

  • art. 100 c.p.c.

    Il ricorrente deve avere interesse concreto e attuale alla censura; manca interesse a lamentare la violazione di una norma da cui non può trarre alcun vantaggio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Massime di principio

  • Nell'espropriazione immobiliare la trascrizione del pignoramento ha funzione centrale: la sua mancata rinnovazione entro il termine di legge determina l'improseguibilità dell'intera procedura, senza che vi siano atti esecutivi idonei a sopravvivere autonomamente a tale omissione.
  • L'aggiudicazione provvisoria, nel regime applicabile alla fattispecie, non neutralizza l'effetto della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento; solo un'aggiudicazione definitiva può consolidare il diritto dell'aggiudicatario nei limiti del sistema processuale vigente.
  • In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove rispetto al thema decidendum fissato dal ricorso introduttivo dell'opposizione agli atti esecutivi.
  • La parte procedente non ha interesse a impugnare una statuizione di estinzione per violazione di norme da cui non ricaverebbe alcuna utilità concreta, specie quando l'effetto dell'estinzione successiva all'aggiudicazione riguarda l'attribuzione del ricavato al debitore.
  • Nel processo esecutivo immobiliare il giudice dell'esecuzione conserva il potere-dovere di verificare d'ufficio la titolarità del bene pignorato e la continuità delle trascrizioni sino all'acquisto del bene da parte dell'esecutato o dei suoi successori.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataOpposizioni esecutiveProve
RamiEsecuzioniProcesso civileDiritti reali
IstitutiOnere della prova

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