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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43481/2022 del 16/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riconoscimento di un indennizzo per ingiusta detenzione. L'interessato era stato sottoposto a custodia cautelare in carcere perché accusato di avere agito con altri per impedire all'ufficiale giudiziario l'esecuzione di uno sfratto (contestazione riferita agli artt. 336-339 c.p.). Il Tribunale del riesame aveva poi annullato la misura per difetto dei gravi indizi di colpevolezza e il procedimento era stato archiviato per infondatezza della notizia di reato. La Corte d'appello aveva comunque rigettato la domanda di indennizzo ritenendo sussistente un comportamento ostativo del ricorrente, fondato sulla sua presenza al presidio, sull'appartenenza pregressa ad ambienti antagonisti e sul suo silenzio processuale; la difesa contestava la valutazione come errata, basata su elementi non specifici e non comprovati e deduceva che il silenzio non poteva rilevare come comportamento ostativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando alla Corte d'appello di Torino per un nuovo esame. I giudici della Cassazione hanno rilevato che la Corte territoriale non ha tenuto conto dell'annullamento della misura per insussistenza "ab origine" dei gravi indizi e non ha verificato se il quadro indiziario fosse mutato prima dell'archiviazione. La Corte ha inoltre ricordato che il silenzio dell'indagato non costituisce comportamento ostativo, in linea con la modifica normativa operata dal d.lgs. 188/2021 e con la giurisprudenza della stessa Sezione.

Norme richiamate

  • Codice penale, artt. 336-339

    Articoli riferiti alla fattispecie contestata (condotte ostative all'esecuzione di provvedimenti esecutivi). Nel caso, il Tribunale del riesame ha ritenuto insufficienti i gravi indizi per tali reati, portando all'annullamento della misura cautelare.

  • Codice di procedura penale, art. 314 comma 2

    Disciplina del diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ha richiamato la nozione di "ingiustizia formale del titolo" e le condizioni per il riconoscimento della riparazione.

  • Codice di procedura penale, artt. 273 e 280

    Norme sulle condizioni di applicabilità della custodia cautelare e sulla misura; la decisione sottolinea che, se l'annullamento della misura è avvenuto per insussistenza ab origine delle condizioni ai sensi di tali articoli sulla base degli stessi elementi, non può imputarsi causalmente al soggetto passivo la responsabilità dell'aver determinato la custodia.

  • D.lgs. 8 novembre 2021, n. 188, art. 4 comma 1 lett. b (modifica art. 314 c.p.p.)

    La modifica normativa ha inciso sul regime del silenzio difensivo: la Corte richiama il principio secondo cui il silenzio dell'indagato non rileva come comportamento ostativo all'insorgere del diritto all'indennizzo.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 32383/2010 e successive pronunce richiamate)

    Precedenti richiamati che distinguono l'annullamento per insussistenza ab origine delle condizioni di applicabilità della misura dalla revoca per sopravvenuti fatti; nei primi casi non può essere imputata al soggetto alcuna efficacia causale nell'aver determinato la custodia cautelare.

Massime di principio

  • La mera presenza in un gruppo o la precedente appartenenza ad ambienti antagonisti non è di per sé sufficiente a configurare una condotta ostativa: è necessario un accertamento di specifica condotta individuale e del nesso causale con la privazione della libertà.
  • Quando la misura cautelare è annullata per insussistenza "ab origine" dei gravi indizi sulla base degli stessi elementi valutati dal giudice della cautela, non può ritenersi che il soggetto abbia dato causa alla detenzione per dolo o colpa grave; ciò ostacola il riconoscimento della condotta ostativa ai fini della riparazione.
  • Il giudice che esamina la domanda di indennizzo deve verificare espressamente se e come il quadro probatorio sia mutato tra l'adozione della misura cautelare e l'archiviazione; se non ci sono nuovi elementi, non può attribuirsi efficacia causale al comportamento del detenuto.
  • Il silenzio dell'indagato, esercizio della facoltà difensiva, non costituisce comportamento ostativo all'insorgere del diritto all'indennizzo, in linea con la modifica normativa e la giurisprudenza consolidata.
  • In situazioni analoghe è necessario che la valutazione sia rigorosa e fondata su elementi accertati e non su congetture o riferimenti generici a "contesti" o a fenomeni sociali: il nesso eziologico tra condotta e privazione della libertà deve essere provato.

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