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Ordinanza

Ordinanza n. 665/2026 - Latina, Sezione 1

per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulle Sentenze del Tribunale Ordinario di Latina – Sezione Lavoro, di seguito elencate: 1. Sentenza n. 1055/2022, del 18 ottobre 2022, con la quale e è stato definito il giudizio r.g.n. 1160/2021 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 36.356,09; 2. Sentenza n. 73/2024 del 23 gennaio 2024 con la quale e è stato definito il giudizio r.g.n. 1721/20201 promosso dalla ricorrente, con condanna dell’amministrazione scolastica al pagamento in favore della docente della complessiva somma di € 13.103,82, oltre € 1.091,99.

Giustizia amministrativa202400624

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva ordinato al Ministero il pagamento delle somme riconosciute da sentenze del Tribunale ordinario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La docente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito all'ordine contenuto nella sentenza del TAR n. 456/2025. Tale sentenza aveva imposto all'amministrazione di dare esecuzione, entro sessanta giorni dalla notificazione, a due sentenze del Tribunale ordinario di Latina – Sezione Lavoro, che avevano condannato l'amministrazione scolastica al pagamento, rispettivamente, di euro 36.356,09 e di euro 13.103,82, oltre euro 1.091,99. Decorso inutilmente il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza del TAR, avvenuta il 21 maggio 2025, la ricorrente ha presentato il 23 aprile 2026 istanza per la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere al pagamento in luogo del Ministero.

La decisione

Il TAR ha rilevato l'inutile decorso del termine assegnato con la sentenza n. 456/2025 e la persistente mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha quindi nominato quale commissario ad acta il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Frosinone/Latina, o un suo delegato, incaricandolo di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del TAR n. 456/2025 entro sessanta giorni. Le spese dell'attività commissariale e il compenso, liquidato fin d'ora in euro 1.000,00 salvo conguaglio su motivata richiesta, sono stati posti a carico dell'amministrazione inadempiente. L'ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti costituite e al commissario.

Massime di principio

  • In caso di mancata esecuzione, entro il termine assegnato, di una sentenza del giudice amministrativo che impone a un'amministrazione il pagamento di somme riconosciute da un titolo giudiziale, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • Il commissario ad acta nominato nel giudizio di ottemperanza deve dare piena e integrale esecuzione al comando contenuto nella sentenza entro il termine stabilito dal giudice; le spese e il compenso dell'attività commissariale possono essere posti a carico dell'amministrazione soccombente e inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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