Ordinanza n. 1233/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del ruolo esecutivo n. 2025/020859 emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 22 ottobre 2025 (e consegnato in data 25 dicembre 2025), in virtù del quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 097 2025 02072425 14 000 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – Prov. di Roma; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ruolo esecutivo emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e conseguente cartella di pagamento
Esito
Favorevole al resistente (autorità e agente riscossione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il ruolo esecutivo emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la conseguente cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato un danno connesso al pagamento della somma richiesta, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare che esso potesse pregiudicare irreversibilmente l'equilibrio economico-finanziario della società.
La decisione
Il TAR, impregiudicata ogni valutazione sul merito, ha ritenuto non sussistenti i profili di estrema gravità e urgenza necessari per concedere la tutela cautelare. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente economico e non è stata dimostrata l'irreversibile compromissione dell'equilibrio economico-finanziario della società. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giuste ragioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo alla gravità e urgenza del pregiudizio prospettato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la prospettazione di un danno meramente economico non è di regola sufficiente a dimostrare il requisito della gravità e urgenza, se il ricorrente non fornisce elementi concreti sulla irreversibile compromissione della propria situazione economico-finanziaria.
- La sospensione cautelare di un atto impositivo o di riscossione richiede la dimostrazione specifica del pregiudizio grave e irreversibile derivante dall'esecuzione; la mera allegazione dell'obbligo di pagamento non basta.
- Il giudice cautelare può respingere la domanda per difetto del requisito dell'urgenza senza anticipare la decisione sui motivi di merito, che restano impregiudicati.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 133/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 134/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 135/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 136/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 137/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 26 feb 2026Ordinanza n. 138/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →