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Ordinanza

Ordinanza n. 1233/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​- del ruolo esecutivo n. 2025/020859 emesso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in data 22 ottobre 2025 (e consegnato in data 25 dicembre 2025), in virtù del quale è stata emessa la cartella di pagamento n. 097 2025 02072425 14 000 dalla Agenzia delle Entrate-Riscossione, Agente della Riscossione – Prov. di Roma; - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale​

Giustizia amministrativa202601763

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ruolo esecutivo emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e conseguente cartella di pagamento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità e agente riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, il ruolo esecutivo emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e la conseguente cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione. Dal testo dell'ordinanza non emergono i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; nella fase cautelare la ricorrente ha prospettato un danno connesso al pagamento della somma richiesta, senza tuttavia fornire elementi idonei a dimostrare che esso potesse pregiudicare irreversibilmente l'equilibrio economico-finanziario della società.

La decisione

Il TAR, impregiudicata ogni valutazione sul merito, ha ritenuto non sussistenti i profili di estrema gravità e urgenza necessari per concedere la tutela cautelare. Il danno prospettato è stato qualificato come meramente economico e non è stata dimostrata l'irreversibile compromissione dell'equilibrio economico-finanziario della società. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giuste ragioni.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare è stata valutata alla luce dei presupposti cautelari, con particolare riguardo alla gravità e urgenza del pregiudizio prospettato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la prospettazione di un danno meramente economico non è di regola sufficiente a dimostrare il requisito della gravità e urgenza, se il ricorrente non fornisce elementi concreti sulla irreversibile compromissione della propria situazione economico-finanziaria.
  • La sospensione cautelare di un atto impositivo o di riscossione richiede la dimostrazione specifica del pregiudizio grave e irreversibile derivante dall'esecuzione; la mera allegazione dell'obbligo di pagamento non basta.
  • Il giudice cautelare può respingere la domanda per difetto del requisito dell'urgenza senza anticipare la decisione sui motivi di merito, che restano impregiudicati.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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