Cassazione Penale, Sentenza n. 15031/2026 del 27/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha dedotto cinque motivi di cassazione: 1) violazione di legge e omessa motivazione per presunta elusione dell'adempimento istruttorio imposto dalla pronuncia di annullamento della Cassazione (si sarebbe dovuto escutere testimone nominativamente indicato e il consulente tecnico dell'imputato, nonché disporre perizia medico-legale); 2) censura per l'utilizzazione, a fini probatori decisivi, della querela della persona offesa (sosteneva che la querela sia rilevabile solo ai fini di procedibilità e non per provare la responsabilità penale); 3) vizi di apprezzamento probatorio e carenze motivazionali circa la prova delle lesioni e della loro entità e relazione eziologica con l'aggressione (si contestava la valutazione dei certificati medici, la mancata considerazione del consulente di parte e l'uso di prognosi basate su sintomatologia non obiettiva); 4) vizio nel computo delle spese processuali, per non tener conto di pagamenti già effettuati e per includere somme dovute per la fase di cassazione chiusa favorevolmente al ricorrente; 5) violazione di legge per non aver ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche concesse rispetto a una aggravante contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha respinto il primo e il secondo motivo (considerando legittima la scelta del giudice del rinvio di integrare e valutare la prova orale e di poter acquisire anche altri mezzi di prova, non essendo imposto nominativamente l'escussione dei testimoni indicati), ma ha accolto il terzo motivo relativo a carenze motivazionali nella ricostruzione della prova delle lesioni e del nesso eziologico. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte di appello ha dato una motivazione laconica e assertiva sul collegamento tra i disturbi riferiti e l'aggressione senza confrontarsi adeguatamente con la consulenza tecnica di parte e senza un approfondimento peritale che giustificasse la prognosi di 54 giorni. Quarto e quinto motivo sono stati ritenuti assorbiti. Conseguentemente la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Catanzaro. La Corte ha inoltre richiamato l'obbligo per il giudice di rinvio di tener conto, nella quantificazione delle spese, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio e ha ordinato l'oscuramento delle generalità ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3-bis, introdotto dalla legge 23/06/2017 n.103)
La norma disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in sede di rinvio: il giudice di rinvio deve valutare la decisività della prova orale contestata e, in caso di travisamento denunciato, procedere alla nuova assunzione in contraddittorio; non è tuttavia imposto nominativamente che siano escussi esattamente i testimoni indicati nella sentenza di annullamento, potendo il giudice integrare la piattaforma probatoria nel rispetto del contraddittorio.
art. 627 cod. proc. pen.
Riguarda i requisiti del ricorso per cassazione e la formulazione dei motivi; la Corte ha richiamato che l'osservanza delle formalità è necessaria ma nel caso concreto i motivi sono stati esaminati nel merito.
art. 541 cod. proc. pen.
Norma relativa alle spese processuali: la Corte osserva che il giudice di rinvio deve tener conto, nella liquidazione delle spese, degli esiti dei precedenti gradi di giudizio e degli atti già compiuti e degli importi eventualmente versati.
art. 52 d.lgs. 196/2003
Norma sulla protezione dei dati personali: impone l'omissione delle generalità e degli altri dati identificativi nelle decisioni diffuse pubblicamente quando necessario; la Corte ha disposto l'oscuramento.
Cass. sez. V, sentenza n. 15129 del 12/03/2025 (precedente citato)
Pronuncia di annullamento precedente che aveva rilevato la mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e aveva individuato la necessità di acquisire elementi di riscontro alle dichiarazioni della persona offesa; la Corte di legittimità ha fatto riferimento a quell'indirizzo nel decidere sul rispetto dell'adempimento istruttorio.
Massime di principio
- Quando la Cassazione annulla per travisamento della prova orale e dispone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, il giudice di rinvio deve valutare la decisività delle singole dichiarazioni e, se necessario, procedere alla nuova escussione nel rispetto del contraddittorio; tuttavia non è obbligatorio escutere nominativamente tutti i testimoni indicati nella decisione di annullamento se il giudice ritiene di acquisire equivalenti elementi di riscontro.
- La querela (atto di denuncia/querela) può essere acquisita al fascicolo e utilizzata come elemento di ricostruzione dei fatti se è stata introdotta nelle indagini e se le parti vi hanno consentito; non è però un mezzo probatorio che, di per sé, sostituisca la necessità di valutare la credibilità e la coerenza dei testi in contraddittorio.
- Sulle lesioni e sul nesso eziologico il giudice deve fornire motivazione adeguata e confrontarsi esplicitamente con la consulenza tecnica di parte e con eventuali elementi obiettivi (segni traumatici, referti iniziali, successivi accessi) prima di ritenere provata una prognosi estesa: argomentazioni lacunose o meramente assertive sulla compatibilità dei disturbi con l'aggressione possono giustificare l'annullamento della decisione.
- L'omissione dell'escussione del consulente tecnico di parte o la mancata esecuzione di una perizia possono essere rilevanti se il ricorrente dimostra che tali attività avrebbero potuto fornire elementi decisivi e che la loro carenza ha determinato un vizio nella valutazione probatoria; la mera deduzione astratta non è sufficiente senza indicazione del pregiudizio.
- In sede di quantificazione delle spese processuali il giudice chiamato a nuova decisione deve tener conto degli esiti dei precedenti gradi di giudizio e di quanto già versato dalle parti, evitando computi che ignorino decisioni favorevoli intervenute nel corso del processo.
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