Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35845/2023 del 28/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza della Quinta Sezione della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibili per intempestività i loro ricorsi avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che li aveva condannati per bancarotta fraudolenta (patrimoniale; inoltre bancarotta documentale per Corsinovi F. e Alessi A.). Con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. i difensori allegavano un presunto errore di fatto della Corte: sostenevano che l'atto di impugnazione era stato depositato presso la cancelleria del Tribunale di Prato il 5 marzo 2021 (entro il termine), ma quella pagina attestante il deposito non era pervenuta agli atti della Quinta Sezione, che aveva ritenuto invece il deposito avvenuto pervenuto alla Corte d'appello di Firenze l'11 marzo 2021 (oltre il termine del 5 marzo). I ricorrenti deducevano che tale errore di fatto aveva impedito l'esame dei motivi e la possibilità di difesa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che, dagli atti originariamente pervenuti, la motivazione della sentenza della Corte d'appello era stata depositata il 19 gennaio 2021 e che il termine di 45 giorni per impugnare scadeva il 5 marzo 2021. Gli originali documenti agli atti mostravano la ricezione del plico postale da parte della Corte d'appello di Firenze l'11 marzo 2021. La copia prodotta successivamente con l'attestazione di deposito datata 5 marzo 2021 non era sufficiente a provare il deposito presso la cancelleria del Tribunale di Prato (mancava indicazione inequivoca dell'ufficio) e, in ogni caso, alla data del 5 marzo 2021 erano in vigore le disposizioni emergenziali (legge n.176/2020 e dl n.2/2021) che impedivano il deposito in cancelleria del tribunale diverso da quello competente; il deposito doveva essere effettuato presso la cancelleria della Corte d'appello che aveva emesso la sentenza, oppure tramite PEC o spedizione postale. Pertanto il deposito presso il Tribunale di Prato era stato effettuato in modo “irrituale” e la data utile rimaneva quella di ricezione da parte della Corte d'appello (11 marzo), con conseguente intempestività. Perciò i ricorsi ordinari erano tardivi e l'ordinanza di inammissibilità non era viziata da errore di fatto. Sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per vizio di fatto; utilizzata dai ricorrenti per denunciare un errore di fatto nella decisione della Corte di Cassazione

  • art. 610 comma 5-bis c.p.p.

    Riferimento formale agli atti per la competenza della Quinta Sezione; menzionata in relazione alla documentazione pervenuta per la decisione

  • art. 585 comma 1 lett. c) c.p.p.

    Stabilisce il termine di 45 giorni per impugnare la sentenza della Corte d'appello: la Corte ha applicato tale termine partendo dalla data di deposito della motivazione

  • art. 582 comma 2 c.p.p.

    Regola ordinaria sul deposito dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice competente; richiamata per valutare la correttezza del luogo di deposito

  • legge n.176/2020 art.24 comma 6-ter e art.6-bis

    Disposizioni emergenziali in vigore al 5 marzo 2021 che limitavano la possibilità di presentare atti nelle cancellerie territoriali diverse da quella del giudice che aveva emesso il provvedimento; la Corte ha ritenuto che, in quel periodo, il deposito doveva avvenire presso la cancelleria della Corte d'appello competente o tramite PEC/spedizione postale, rendendo quindi 'irrituale' il deposito al Tribunale di Prato

  • decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2

    Ha disposto la vigenza delle norme emergenziali richiamate (collegate alla legge n.176/2020); rilevante per stabilire le modalità di deposito durante il periodo covid

  • d.lgs. n.150/2022

    Successiva abrogazione di talune disposizioni ordinarie citate, menzionata nel testo per chiarezza storica ma non rilevante per i fatti valutati alla data del 5 marzo 2021

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e altre somme accessorie in caso di inammissibilità; applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • La tempestività dell'impugnazione si calcola in base alla data in cui l'atto è ricevuto dalla cancelleria del giudice competente (non dalla cancelleria di un altro tribunale), salvo che sia provato in modo inequivocabile un diverso deposito valido.
  • In periodo di norme 'emergenziali' (es. legge n.176/2020 e d.l. n.2/2021) le modalità ordinarie di deposito possono essere modificate: occorre osservare attentamente le regole speciali (PEC, deposito presso la cancelleria competente o spedizione postale) per non perdere i termini.
  • La produzione successiva di copie con timbri o attestazioni parziali non sostituisce la prova dell'avvenuto deposito presso l'ufficio competente se manca un'indicazione chiara e univoca dell'ufficio che ha ricevuto l'atto.
  • Se si ha incertezza sulla correttezza del luogo o della modalità di deposito, è prudente utilizzare modalità che lasciano traccia certa della ricezione da parte dell'ufficio competente (es. PEC all'indirizzo dell'ufficio che ha emesso il provvedimento, raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla cancelleria competente).
  • L'inammissibilità per tardività comporta non solo la perdita dell'esame del merito ma anche la condanna alle spese processuali e, se prevista, al versamento di somme alla cassa delle ammende; pertanto la diligenza nella forma e nei termini processuali è essenziale.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.