Sentenza del 25/06/2015 n. 2399 - Comm. Trib. Prov. Bari
Accertamento - Controlli e verifiche eseguite presso terzi - Utilizzazione diretta e immediata per la rettifica del reddito di altri soggetti - Relativo avviso di accertamento - Illegittimità e infondatezza - Sussistenza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata ritenuta fondata. L’avviso di accertamento è stato considerato carente di motivazione e, nel merito, privo di adeguato fondamento, perché l’Amministrazione non aveva dimostrato con elementi specifici riferibili al contribuente la maggiore base imponibile accertata. Non è sufficiente trasferire automaticamente al soggetto verificato le risultanze di controlli svolti presso terzi, anche quando sussistano rapporti d’affari.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto l’illegittimità e l’infondatezza dell’avviso, poiché la rettifica del reddito era stata fondata esclusivamente sugli esiti di verifiche eseguite presso soggetti terzi, sebbene questi fossero in rapporti commerciali con il contribuente. Tali risultati erano stati trasposti automaticamente nella sua posizione fiscale, senza lo svolgimento di autonome indagini sulla specifica attività del contribuente e sul suo andamento produttivo, finanziario e commerciale.
Massime di principio
- Le risultanze di una verifica fiscale presso terzi possono costituire elementi indiziari, ma non possono essere automaticamente e integralmente traslate nella posizione fiscale di un altro soggetto senza ulteriori riscontri individualizzati.
- Un avviso di accertamento deve indicare le ragioni specifiche per cui gli elementi raccolti presso terzi dimostrano l’esistenza di maggiori ricavi o redditi del contribuente accertato.
- L’Amministrazione finanziaria deve svolgere un’analisi concreta dell’attività del soggetto interessato, considerando, ove rilevante, l’andamento produttivo, finanziario e commerciale della sua impresa.
- La mera esistenza di rapporti commerciali con soggetti sottoposti a verifica non dimostra, da sola, che il contribuente abbia occultato ricavi o dichiarato un reddito inferiore a quello effettivo.
- In situazioni analoghe, l’accertamento può essere contestato per difetto di motivazione e insufficienza probatoria quando manchino elementi specifici, coerenti e riferibili direttamente al contribuente.
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