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Sentenza

Sentenza n. 6044/2026 - Napoli, Sezione 8

per l’ottemperanza a giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- pubbl. il 04/02/2025, emessa dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, al termine del procedimento recante RG n. -OMISSIS-/2024

Giustizia amministrativa202600901

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. VIIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di € 2.317,25, oltre interessi legali e regolarizzazione contributiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 6237/2025, pubblicata il 16 settembre 2025, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione al pagamento di € 2.317,25, oltre agli interessi legali da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da diminuzione del valore del credito, e alla regolarizzazione contributiva nei limiti della prescrizione quinquennale. Ha chiesto che, in caso di persistente inerzia, fosse nominato un commissario ad acta e che il Ministero fosse condannato al pagamento di un'ulteriore somma ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto anche contro l'INPS.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza nei confronti del Ministero: ha accertato il passaggio in giudicato del titolo, attestato da certificazione di cancelleria del 23 gennaio 2026, la sua notificazione all'amministrazione il 21 settembre 2025 e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che la sentenza fosse eseguita. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Per l'ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, cui spetterà provvedere, su istanza della ricorrente, entro ulteriori sessanta giorni, compiendo gli atti necessari, incluse eventuali modifiche di bilancio; ha posto a carico del Ministero l'eventuale compenso commissariale, liquidato in € 500. Ha respinto la domanda di astreintes perché non ricorreva un grave ritardo nell'esecuzione. Ha respinto la domanda di ottemperanza contro l'INPS, non essendo quest'ultimo destinatario di obblighi derivanti dal giudicato. Ha condannato il Ministero alle spese di lite, liquidate in € 500 oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione al difensore antistatario; spese compensate nei confronti dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 23 gennaio 2026) e dell’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 21 settembre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo sia passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, senza che l'amministrazione abbia eseguito la sentenza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Non sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, non configurandosi un grave ritardo di esecuzione.

    La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è applicabile in assenza di un grave ritardo nell'esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito con l. n. 30/1997

    Alla luce della documentazione versata in atti, sussistono tutti i presupposti di cui all’articolo 114 del codice del processo amministrativo, avuto segnatamente riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata (attestato da apposita certificazione di cancelleria in data 23 gennaio 2026) e dell’inutile decorso del termine ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, in quanto la sentenza in epigrafe è stata notificata alla amministrazione in data 21 settembre 2025 e non risulta che ad essa sia stata data esecuzione.

    Il termine previsto dalla disposizione deve essere inutilmente decorso prima che possa essere ordinata in sede di ottemperanza l'esecuzione del titolo nei confronti dell'amministrazione.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è fondato quando il titolo azionato sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione e sia inutilmente decorso il termine previsto per l'adempimento, senza che risulti eseguito.
  • L'esecuzione in sede di ottemperanza può essere ordinata nei confronti del soggetto destinatario degli obblighi stabiliti dal giudicato; la domanda va respinta nei confronti di un ente che non sia destinatario di tali obblighi.
  • La misura pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. presuppone un grave ritardo nell'esecuzione e va respinta quando tale presupposto non ricorre.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, fissando il termine per l'intervento sostitutivo e ponendo le relative spese a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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