Cassazione Civile, Ordinanza n. 09968/2023 del 14/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
I ricorrenti avevano proposto opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca per il saldo passivo di un conto corrente, deducendo l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi debitori, l'applicazione di interessi ultralegali e della commissione di massimo scoperto. Il Tribunale, con sentenza non definitiva, aveva affrontato l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca e aveva affermato che gli opponenti non avevano formulato rituale domanda riconvenzionale di ripetizione o restituzione delle somme. Con sentenza definitiva il primo giudice aveva poi revocato il decreto ingiuntivo e condannato la banca alla restituzione di una somma in favore della società. La Corte d'appello, su impugnazione della banca, aveva ritenuto che la sentenza non definitiva avesse ormai consumato la potestas decidendi sul punto e che il giudice di primo grado non potesse successivamente mutare la precedente statuizione con la sentenza definitiva. Nel ricorso per cassazione i soccombenti hanno denunciato, con il primo motivo, violazione dell'art. 279 c.p.c. per avere la Corte territoriale attribuito efficacia decisoria all'inciso della sentenza non definitiva relativo alla mancata proposizione della domanda restitutoria; con il secondo motivo hanno censurato la compensazione delle spese di primo e secondo grado, comprese quelle di c.t.u., in asserita violazione degli artt. 91 e ss. c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che le statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, quando decidono una questione autonoma di merito come l'eccezione di prescrizione e la mancanza di domanda restitutoria, non possono essere riviste dallo stesso giudice con la sentenza definitiva; il contenuto precettivo della sentenza va ricostruito anche attraverso la motivazione, che nel caso di specie costituiva autonoma ratio decidendi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la regolazione delle spese in caso di accoglimento parziale dell'impugnazione rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se non per violazione del principio di non addebitabilità delle spese alla parte totalmente vittoriosa. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 279 c.p.c.
La sentenza non definitiva, una volta decisa una questione autonoma, consuma la potestas decidendi del giudice su quel punto, che non può essere riesaminato o modificato con la sentenza definitiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il vizio di violazione di legge non consente di sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione delle spese, salvo il rispetto del principio per cui non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.
art. 91 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza, ma la loro regolazione in caso di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale resta affidata al potere del giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Ricorrendo i presupposti, va dato atto dell'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Costituisce il parametro cui rinvia il comma 1-quater per la quantificazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Le statuizioni contenute in una sentenza non definitiva, se investono una questione autonoma di merito, hanno natura decisoria e vincolano il medesimo giudice, che non può rimetterle in discussione nella sentenza definitiva; l'eventuale correzione è rimessa solo alle impugnazioni.
- Per stabilire il contenuto precettivo della sentenza occorre considerare congiuntamente dispositivo e motivazione, attribuendo prevalenza alla motivazione quando essa riveli con chiarezza la volontà decisoria del giudice.
- La motivazione su una questione introdotta dalle parti e oggetto di discussione, se sorregge la decisione, non costituisce obiter dictum ma ratio decidendi.
- In tema di spese processuali, il giudice di appello può compensarle in tutto o in parte in caso di soccombenza reciproca o di accoglimento parziale; tale valutazione rientra nel suo potere discrezionale ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del rispetto del principio secondo cui la parte totalmente vittoriosa non può essere gravata delle spese.
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