Cassazione Penale, Ordinanza n. 21385/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino deducendo, in sostanza, la mancanza di motivazione sul diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. La difesa sosteneva che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente spiegato perché non fosse applicabile l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione rileva però che la decisione di merito conteneva una motivazione sufficiente: la Corte territoriale aveva valorizzato il lungo tempo trascorso durante il quale l'imputato si era sottratto al controllo dell'autorità giudiziaria, indice di una piena volontà di violare le prescrizioni del provvedimento; aveva inoltre ritenuto che le ragioni della sottrazione alla misura alternativa della detenzione domiciliare fossero abiette o futili, elemento incompatibile con la particolare tenuità richiesta per l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza sulla carenza di motivazione relativa al diniego dell'art. 131-bis c.p., perché la Corte di appello aveva già espresso una motivazione adeguata e conforme ai principi di legittimità richiamati. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è negata quando la motivazione di merito evidenzi elementi incompatibili con una minima offensività, come la protratta sottrazione al controllo dell'autorità giudiziaria e la connotazione abietta o futile delle ragioni della condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
All'inammissibilità del ricorso conseguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione sul diniego dell'art. 131-bis c.p. non sussiste quando la sentenza di merito contenga un'argomentazione espressa e logicamente coerente sulle ragioni ostative alla particolare tenuità del fatto.
- Ai fini dell'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, la protratta sottrazione dell'agente al controllo dell'autorità giudiziaria può essere valorizzata come indice di non particolare tenuità del dolo e della condotta.
- La presenza di ragioni abiette o futili poste a base della violazione di prescrizioni giudiziarie è incompatibile con la concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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