Ordinanza n. 3503/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento RIGETTO ISTANZA DI CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA -OMISSIS- - RISARCIMENTO DANNI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana, con domanda di risarcimento dei danni
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana e ha chiesto anche il risarcimento dei danni. Il TAR ha rilevato che il ricorso rientra, in ordine cronologico, tra quelli suscettibili di definizione nell'ambito delle udienze di smaltimento dell'arretrato. La camera di consiglio aveva funzione istruttoria e organizzativa, volta a verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere, l'eventuale necessità di adottare una pronuncia in rito per improcedibilità o estinzione e la compiutezza dell'istruzione della causa. Le parti hanno confermato l'interesse alla decisione e hanno dichiarato che non sussistono richieste istruttorie né esigenze di integrazione del contraddittorio.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito l'impugnazione del diniego di cittadinanza né la domanda risarcitoria. Preso atto della persistenza dell'interesse alla decisione e dell'assenza di richieste istruttorie o di integrazione del contraddittorio, ha disposto la trasmissione del fascicolo al Presidente del TAR per la calendarizzazione dell'udienza di merito nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato. La decisione richiama l'esigenza di rispettare gli impegni assunti con il PNRR e il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, previsto dagli artt. 72-bis e 73, comma 1-bis, c.p.a. Le spese non sono state regolate.
Norme richiamate
art. 72-bis c.p.a.
La disposizione è richiamata nel contesto del divieto di rinvio della trattazione, salvo eccezionali motivi.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La disposizione è richiamata quale base del divieto di rinvio, in relazione alla calendarizzazione e alla trattazione delle cause nell'ambito dello smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamata quale fondamento dell'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, per disporre l'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In una camera di consiglio istruttoria convocata per organizzare la trattazione di cause destinate alle udienze di smaltimento dell'arretrato, il giudice può verificare la persistenza dell'interesse a ricorrere e la completezza dell'istruzione prima di trasmettere il fascicolo per la calendarizzazione dell'udienza di merito.
- Quando le parti confermano l'interesse alla decisione e non formulano richieste istruttorie né chiedono l'integrazione del contraddittorio, il collegio può disporre la trasmissione del fascicolo al Presidente del tribunale per la fissazione dell'udienza di merito, senza definire la controversia.
- Il giudice amministrativo deve considerare il divieto di rinvio, salvo eccezionali motivi, nel programmare la trattazione delle cause soggette alle udienze di smaltimento dell'arretrato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →