Cassazione Civile, Ordinanza n. 03869/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (emittente)
La controversia
La controversia nasce dal rimborso di due buoni postali fruttiferi appartenenti alla serie "P". La titolare, unitamente al marito poi deceduto, aveva sottoscritto i titoli e, alla scadenza, aveva ricevuto dall'emittente una somma inferiore rispetto a quella che avrebbe risultare applicando i rendimenti indicati sui buoni. Chiedeva quindi la condanna al pagamento della differenza. In appello la domanda era stata accolta, ritenendosi non applicabile il d.m. 13 giugno 1986 perché i buoni erano stati acquistati dopo la sua entrata in vigore e dunque dovevano valere le indicazioni riportate sul retro dei titoli. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 e del d.m. 13 giugno 1986, oltre ai principi affermati da Cass. Sez. Un. n. 3963/2019, sostenendo che le condizioni introdotte dal decreto ministeriale dovessero prevalere sulle clausole dei buoni anche se appartenenti a una serie precedente, purché acquistati dopo l'entrata in vigore del decreto stesso.
La decisione
La Corte ha ritenuto procedibile il ricorso nonostante la mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata, perché dalla relata di notifica del ricorso risultava comunque la tempestività dell'impugnazione entro il termine breve, tenendo conto della sospensione feriale. Nel merito ha accolto il ricorso, affermando che il quadro normativo consente al decreto ministeriale di modificare i tassi anche per alcune serie pregresse e che tale disciplina, avendo natura cogente, si integra nel contenuto del rapporto e prevale sulle difformi indicazioni stampate sui buoni. Ha quindi cassato la sentenza di appello e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria della sottoscrittrice. Ha inoltre condannato la resistente al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio.
Norme richiamate
art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c.
deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata
la mancata produzione della relata non comporta improcedibilità quando la tempestività del ricorso è comunque verificabile dalla relata di notifica del ricorso e il ricorso risulta notificato entro il termine breve.
art. 325, secondo comma, c.p.c.
la Corte considera la notificazione del ricorso tempestiva rispetto al termine breve decorrente dalla pubblicazione della sentenza.
art. 173 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156
Le variazioni del saggio d'interesse sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro...
la norma, nella sua evoluzione, attribuisce al Ministro il potere di variare i tassi anche con effetti estesi a determinate serie precedenti, con integrazione cogente del contenuto del rapporto.
d.l. 30 settembre 1974, n. 460 conv. in l. 25 novembre 1974, n. 588
i buoni di nuova serie... e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie
la modifica legislativa consente l'estensione delle variazioni dei saggi anche a serie precedenti di buoni.
d.M. Tesoro 13 giugno 1986
il decreto istituisce una nuova serie e prevede l'applicazione dei nuovi tassi anche ai buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986.
art. 1339 c.c.
inserzione automatica di clausole
la disciplina cogente sui tassi si inserisce automaticamente nel rapporto sostituendo le difformi clausole negoziali apposte sui titoli.
Massime di principio
- Nei buoni postali fruttiferi, quando una fonte normativa di rango legislativo attribuisce al Ministro il potere di variare i tassi anche per determinate serie pregresse, la disciplina sopravvenuta prevale sulle indicazioni difformi stampate sul titolo e si inserisce automaticamente nel rapporto.
- La tutela dell'affidamento del sottoscrittore non consente di derogare a una disciplina cogente che bilancia programmazione economica e risparmio, sicché il mero acquisto del titolo dopo l'entrata in vigore del decreto non è criterio idoneo a sottrarre il rapporto all'applicazione dei nuovi tassi.
- In sede di legittimità, la sanzione di improcedibilità per mancato deposito della relata di notificazione della sentenza impugnata non opera se la tempestività del ricorso è comunque desumibile dagli atti e il ricorso risulta notificato entro il termine breve.
- Quando non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione, accolto il ricorso, può decidere la causa nel merito rigettando la domanda originaria.
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