Cassazione Penale, Sentenza n. 6328/2023 del 15/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 23/11/2021 che confermava la condanna per: capo A - art.5 D.lgs. n.74/2000 (omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA per l'anno 2014); capo B - art.10-quater D.lgs. n.74/2000 (omesso versamento mediante compensazione di crediti inesistenti per importo annuo superiore a euro 50.000); capo C - art.10 D.lgs. n.74/2000 (occultamento delle scritture contabili e documenti obbligatori per il 2014 al fine di evadere imposte). Il ricorrente deduceva: vizio della motivazione (in particolare sul capo C e sulla mancata indicazione dei documenti occultati), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (richiamando lo stato di incensuratezza e la limitata entità degli importi coinvolti), e vizio nel trattamento sanzionatorio per l'applicazione di aumenti di pena di mesi 6 ai reati satellite dei capi A e B senza motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo (contestazione della ricostruzione dei fatti relativa al capo C) inammissibile/incensurabile in sede di legittimità in quanto verteva su valutazioni di merito supportate da motivazione ritenuta congrua. Ha invece accolto i motivi relativi alla mancata motivazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche e sulla motivazione degli aumenti di pena applicati (art.81 c.p.): per questi profili ha disposto l'annullamento con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Milano, limitatamente ai punti relativi alle circostanze generiche e al trattamento sanzionatorio per i capi A e C. Relativamente al capo B la Corte ha accertato la maturazione della prescrizione (reato commesso dal 04/04/2014 al 16/02/2015, prescrizione maturata il 04/12/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza per tale capo perché il reato è estinto per prescrizione. Parte del ricorso è stata dichiarata inammissibile nella parte che investiva profili insindacabili di merito.
Norme richiamate
D.lgs. n. 74/2000, art. 5
Norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni relative a imposte dirette e IVA; la condanna per il capo A è stata confermata in sede di merito e non censurabile in Cassazione alla stregua proposta.
D.lgs. n. 74/2000, art. 10-quater
Norma che sanziona l'omesso versamento mediante utilizzo in compensazione di crediti inesistenti; il relativo capo (B) è stato ritenuto estinto per prescrizione e la condanna è stata annullata senza rinvio.
D.lgs. n. 74/2000, art. 10
Norma che sanziona l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili finalizzate all'evasione fiscale; la valutazione sulla sussistenza del reato è questione di merito ma la Corte ha annullato con rinvio la valutazione del trattamento sanzionatorio e delle attenuanti generiche relative ai capi A e C per carenza motivazionale su quegli aspetti.
Codice penale, art. 81
Disciplina degli aumenti di pena e delle circostanze: la Cassazione ricorda che l'applicazione di aumenti rilevanti richiede motivazione adeguata correlata all'entità dell'aumento; l'applicazione parificata di un aumento di 6 mesi a reati con diverse cornici edittali necessita di specifiche ragioni.
Cass. Sez. U. n. 47127/24/06/2021 (Rif. Pizzone)
Giurisprudenza richiamata secondo cui il grado di impegno motivazionale richiesto per la singola applicazione degli aumenti di pena è proporzionale alla loro entità; la mancanza di tali motivazioni può integrare vizio di motivazione.
Massime di principio
- La Corte d'Appello deve affrontare e motivare espressamente i punti specifici devoluti con l'appello, in particolare quando si tratta di decisioni sul riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche e sull'applicazione di aumenti di pena; l'omessa o insufficiente motivazione su questi profili comporta l'annullamento con rinvio.
- Le censure che riguardano valutazioni di fatto (es. esistenza o contenuto di documenti contabili, chi materialmente aveva la disponibilità delle scritture) sono generalmente insindacabili in Cassazione se sorrette da motivazione congrua; la strada da seguire è proporre tali censure in appello con elementi probatori chiari.
- Se un reato è estinto per prescrizione la Cassazione può annullare senza rinvio il capo relativo; quando invece il vizio riguarda solo la motivazione sul trattamento sanzionatorio o sulle attenuanti, la Corte annulla con rinvio limitatamente a quegli aspetti perché si tratta di questioni rimettibili al giudice del merito.
- L'applicazione di aumenti di pena uniformi a fattispecie con differenti cornici edittali richiede motivazioni specifiche che giustifichino la parificazione; in mancanza, si può ottenere l'annullamento parziale della sentenza su quel punto.
- Anche piccole eccedenze rispetto alle soglie di punibilità (es. importi limitati appena sopra la soglia) possono non essere automaticamente considerate ostative al riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice deve esplicitare il perché della scelta.
- In un ricorso per cassazione è strategico circoscrivere le censure a profili di diritto ovvero a vizi di motivazione specifici; le contestazioni puramente valutative dei fatti vanno invece meglio trattate in sede di merito (appello).
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