Sentenza n. 1697/2026 - Catania, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2017/2018, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero, nonostante la rituale notificazione e il passaggio in giudicato della sentenza n. 987/2024 del Tribunale di Catania, Sezione lavoro, non aveva dato esecuzione al comando giudiziale relativo al beneficio della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. Ha chiesto l’integrale esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 112 c.p.a., anche mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la condanna del Ministero alle spese di giudizio. Il Ministero, pur regolarmente evocato, non si è costituito e non ha dedotto né provato l’avvenuto adempimento o una causa impeditiva, modificativa o estintiva dell’obbligo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: il titolo esecutivo era stato ritualmente notificato, era passato in giudicato, era decorso il termine previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e non risultava l’adempimento del Ministero. La ricorrente aveva provato il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza; ai sensi dell’art. 2697 c.c., spettava quindi all’Amministrazione provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere rimasto ineseguito. Il Ministero è stato ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale inutile decorso del termine è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, incaricato di provvedere al pagamento entro ulteriori novanta giorni. Al commissario non è stato riconosciuto alcun compenso, ritenendosi l’attività ricompresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e applicando analogicamente l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre oneri di legge, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.
art. 112 c.p.a.
art. 112, comma II, lett. c) c.p.a.
Fondamento dell’azione di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine previsto dalla disposizione concorre a integrare i presupposti per procedere all’esecuzione coattiva del titolo nei confronti dell’Amministrazione.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Dopo che il creditore ha provato il fatto costitutivo del diritto all’ottemperanza, spetta all’Amministrazione dimostrare l’adempimento o l’esistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per l’esecuzione dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, può essere applicata analogicamente anche ad altre condanne amministrative al pagamento di somme.
art. 1, comma 777, lett. l), l. 208/2015
Richiamata quale disposizione collegata alla disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la prova della notificazione e del passaggio in giudicato del titolo esecutivo, unitamente alla mancata esecuzione e al decorso del termine legalmente previsto, integra il fatto costitutivo del diritto di agire; spetta quindi all’Amministrazione dimostrare l’adempimento o i fatti impeditivi, modificativi o estintivi dell’obbligo.
- L’Amministrazione che non si costituisce o che non deduce e prova l’avvenuto adempimento del giudicato non può superare la domanda di ottemperanza sulla base di una mera contestazione generica o del silenzio processuale.
- Accertato l’inadempimento di un’Amministrazione a un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma, il giudice dell’ottemperanza può assegnare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente del medesimo Ministero resistente, l’attività commissariale può essere ritenuta compresa nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, senza riconoscimento di uno specifico compenso, mediante applicazione analogica della disciplina prevista per altre condanne al pagamento di somme.
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