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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 189/2022 del 10/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che ha rigettato le richieste di misure alternative alla detenzione. Due motivi: (1) nullità della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza camerale, avvenuta allo difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., anziché al domicilio indicato (abitazione a San Benedetto del Tronto), con la dedotta esistenza di convivenza effettiva che avrebbe imposto la notifica a persona convivente; (2) vizio di motivazione e violazione di legge per aver negato il rinvio dell'udienza nonostante l'impedimento legato alla presenza del ricorrente in Colombia dal dicembre 2019 e l'impossibilità di rientrare in Italia a causa della pandemia da SARS-CoV-2.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto legittima la notificazione allo difensore ex art. 161, comma 4, c.p.p., atteso che il ricorrente risultava assente dal domicilio da oltre un anno e non sussisteva una convivenza effettiva; inoltre, eventuali vizi di notificazione sarebbero di grado intermedio e sarebbero stati sanati ai sensi dell'art. 180 c.p.p. non essendo stati tempestivamente dedotti. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che l'allontanamento dal territorio nazionale durante la pendenza della richiesta di misura alternativa sia illegittimo: la normativa vieta il rilascio del passaporto a chi deve espiare pena detentiva (legge n. 1185/1967) e prevede il ritiro se già rilasciato; inoltre il D.P.C.M. 14 gennaio 2021 consentiva, con cautele, il rientro anche da paesi dell'elenco E (inclusa la Colombia) e il Tribunale aveva accertato l'esistenza di collegamenti aerei che rendevano possibile il rientro. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 656, comma 5, cod. proc. pen.

    Riferimento alla sospensione del titolo esecutivo in relazione al procedimento per misure alternative; contestualizza la natura dell'esecuzione rispetto alle istanze del ricorrente.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Consente la notificazione degli atti al difensore di fiducia quando la notifica al domicilio non è possibile; la Corte ha ritenuto legittimo l'uso di questa modalità dato l'allontanamento prolungato del ricorrente.

  • art. 157, comma 1, secondo periodo, cod. proc. pen.

    Prevede la possibilità di consegna dell'atto a persona convivente; la Corte ha escluso l'applicazione perché mancava una convivenza effettiva a causa dell'allontanamento del ricorrente.

  • art. 180, cod. proc. pen.

    Norma sulla sanatoria di nullità processuali che non sono state fatte valere tempestivamente; la Corte ha ritenuto che l'eventuale nullità relativa alla notificazione fosse stata sanata perché non dedotta entro i termini processuali.

  • legge n. 1185 del 1967, art. 3, lett. e

    Stabilisce il divieto di rilascio del passaporto a chi deve espiare pena detentiva; la Corte ha richiamato la norma per affermare l'illegittimità dell'allontanamento del ricorrente dal territorio nazionale.

  • legge n. 1185 del 1967, art. 12, primo comma

    Prevede il ritiro del passaporto se precedentemente rilasciato a chi deve espiare pena; utilizzata per sostenere l'obbligo di permanenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

  • D.P.C.M. 14 gennaio 2021, art. 6, comma 1

    Normativa emergenziale che disciplina i rientri in Italia durante la pandemia; la Corte ha rilevato che il DPCM consentiva, con cautele, il rientro anche dalla Colombia (elenco E), e ciò ha inciso sulla valutazione dell'effettiva impossibilità di ritorno.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte l'ha applicato condannando il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende.

  • Corte costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Richiamata quale riferimento giurisprudenziale in relazione ai profili di colpa e all'irritualità dell'impugnazione, giustificando la somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La notificazione allo difensore di fiducia è legittima quando la notifica al domicilio non è effettivamente possibile (es. assenza prolungata del destinatario) e non sussiste una convivenza reale con persone al domicilio.
  • Una notificazione effettuata allo studio del difensore, se pure irrituale, può essere considerata nullità di grado intermedio e può essere sanata se non impugnata tempestivamente (art. 180 c.p.p.).
  • Il soggetto che chiede misure alternative alla detenzione in stato di libertà ha l'onere di rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria; l'allontanamento dal territorio nazionale durante la definizione del procedimento è, di regola, illegittimo e può precludere l'accesso alle misure alternative.
  • Il possesso o il rilascio del passaporto per chi deve espiare pena detentiva è disciplinato dalla legge (n. 1185/1967) e può giustificare il ritiro del documento; l'eventuale permanenza all'estero non è automaticamente giustificata dalla pandemia se la normativa consente il rientro.
  • In presenza di restrizioni sanitarie, occorre verificare le norme emergenziali applicabili: se il provvedimento contingente consente il rientro dal Paese estero, l'impedimento alla comparizione può non essere considerato legittimo.
  • La Corte può effettuare controlli di fatto (es. esistenza di collegamenti aerei) e valorizzare tali accertamenti nel rigetto delle doglianze sull'impossibilità di rientro.
  • Ricorsi per cassazione che risultano manifestamente infondati possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, se l'impugnazione è ritenuta irrituale o colposa, a una somma alla Cassa delle ammende.

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