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Sentenza

Sentenza n. 1197/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento - della comunicazione AGEA Regime quote latte “Ricalcolo del prelievo supplementare imputato” Prot. n. AGEA.AGA.2022.43493 Comunicazione: CP700-4485674-P, notificata alla ricorrente in data 18 novembre 2022, con la quale Agea ha provveduto a ricalcolare il prelievo supplementare latte per il periodo 1995/1996 e 1996/1997; - di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente, anche se non conosciuto compreso il provvedimento di “aggiornamento” del Registro Nazionale dei debiti presso Agea ex art. 8 ter L.33/99 e/o in corso di definizione al momento della notificazione del presente atto, in quanto lesivo.

Giustizia amministrativa202300068

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione AGEA di ricalcolo del prelievo supplementare latte per le annualità 1995/1996 e 1996/1997, con conseguente aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la comunicazione AGEA notificata il 18 novembre 2022, con cui era stato ricalcolato il prelievo supplementare sul latte per le annualità 1995/1996 e 1996/1997, nonché gli atti connessi, presupposti o conseguenti, compreso l'eventuale aggiornamento del Registro Nazionale dei debiti. Il provvedimento era stato adottato in esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea rese nelle cause C-348/18, C-46/18 e C-377/19. Nel corso del giudizio AGEA ha dedotto che, a seguito dell'introduzione dell'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023, tutte le comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione erano prive di effetto e dovevano essere sostituite da nuove comunicazioni conformi ai criteri legislativamente stabiliti.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull'intero ricorso. L'art. 10-bis del d.l. n. 69/2023, convertito dalla l. n. 103/2023 ed entrato in vigore l'11 agosto 2023, ha imposto ad AGEA di rideterminare nuovamente il prelievo supplementare secondo nuovi parametri, criteri e modalità, stabilendo inoltre che le comunicazioni di ricalcolo già notificate prima dell'entrata in vigore della legge di conversione fossero prive di effetto e sostituite da quelle emesse secondo la nuova disciplina. Poiché l'atto impugnato era anteriore all'11 agosto 2023, AGEA lo ha annullato e lo stesso è divenuto comunque privo di effetto ex lege. È quindi venuto meno l'interesse alla decisione sull'impugnazione. Le spese sono state compensate per la risalenza della causa e la limitata attività difensiva svolta.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta un provvedimento idoneo a soddisfare la pretesa azionata o comunque viene meno l'oggetto della controversia.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 10-bis d.l. 13 giugno 2023, n. 69, convertito dalla l. 10 agosto 2023, n. 103

    "tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti"

    Impone la nuova rideterminazione del prelievo supplementare secondo parametri, criteri e modalità legislativamente stabiliti e rende prive di effetto le precedenti comunicazioni di ricalcolo notificate prima dell'11 agosto 2023, sostituendole con nuovi atti.

Massime di principio

  • Quando una disposizione sopravvenuta rende privo di effetto l'atto amministrativo impugnato e ne impone la sostituzione con un nuovo atto, viene meno l'oggetto della controversia e il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando l'amministrazione annulla l'atto impugnato e la sopravvenuta disciplina legislativa ne sancisce autonomamente la perdita di efficacia, rendendo non più attuale l'interesse alla decisione sul ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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