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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28864/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di alcuni estratti di ruolo relativi a cartelle di pagamento che egli assumeva non aver mai conosciuto perché non ritualmente notificate. In primo grado il ricorso era stato accolto per omessa notifica delle cartelle; in appello, invece, la decisione era stata riformata e la pretesa dell’ente di riscossione era stata ritenuta sorretta da prova della notificazione. In Cassazione il contribuente ha dedotto, con sette motivi, principalmente: nullità della sentenza d’appello per motivazione mancante o meramente apparente; erronea affermazione dell’avvenuta notifica delle cartelle senza prova; ritualità della notifica effettuata con deposito presso l’ufficio postale per assenza temporanea del destinatario; difetto di prova del deposito e della pubblicazione dell’avviso presso gli uffici competenti; inesistenza delle notifiche via PEC eseguite da indirizzo non inserito nei pubblici elenchi IPA; mancato deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa; violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 per avere riconosciuto l’interesse all’impugnazione del ruolo in base a una notificazione non provata e a una istanza di dilazione che il ricorrente assumeva mai proposta.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la sentenza della CTR fosse affetta da anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., perché conteneva affermazioni tra loro contraddittorie e, comunque, una motivazione solo apparente o incomprensibile sul punto decisivo della ritualità delle notifiche delle cartelle. In particolare, la CTR aveva affermato in modo incoerente prima che il contribuente avesse sostanzialmente ammesso la notifica e poi che l’avesse contestata; inoltre si era limitata a richiamare una documentazione dell’ente senza spiegare perché questa provasse la ritualità delle notifiche, omettendo di esaminare le specifiche contestazioni difensive relative all’art. 140 c.p.c. e introducendo un riferimento estraneo a un piano di dilazione. Restano assorbiti tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per censurare la nullità della sentenza per mancanza o apparenza della motivazione e per vizio che, in presenza di anomalia motivazionale radicale, si traduce in violazione di legge processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    è evocato nel settimo motivo per denunciare la violazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    è richiamato come norma sull’impugnabilità del ruolo/estratto di ruolo e sull’interesse a ricorrere; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché la censura resta assorbita.

  • art. 140 c.p.c.

    è menzionato come parametro delle contestazioni difensive sulla ritualità della notificazione, contestazioni rimaste prive di specifica risposta nella sentenza d’appello.

  • art. 4 d.l. n. 119 del 2018

    è menzionato nel contesto dell’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla controricorrente per alcune cartelle asseritamente stralciate.

  • Cass. Sez. U. 07/04/2014, nn. 8053 e 8054

    è richiamata per definire le ipotesi di anomalia motivazionale che integrano nullità della sentenza: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa o incomprensibile.

Massime di principio

  • Una sentenza è nulla per vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., quando presenti un’anomalia motivazionale radicale, quale motivazione apparente, contraddittoria in modo irriducibile o obiettivamente incomprensibile; non basta invece un semplice difetto di sufficienza argomentativa.
  • Nel giudizio sull’impugnazione di estratti di ruolo e cartelle asseritamente non notificate, il giudice di merito deve confrontarsi in modo puntuale con le specifiche contestazioni relative alla ritualità della notifica e spiegare le ragioni della propria conclusione, senza limitarsi a un generico richiamo della documentazione prodotta dall’ente riscossore.
  • Quando una statuizione di merito si fonda su presupposti fattuali estranei al thema decidendum o su affermazioni inconciliabili tra loro, la motivazione non consente il controllo della decisione e determina cassazione con rinvio.
  • Le questioni di ammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, se non specificamente censurate in cassazione, restano coperte da giudicato interno e non possono essere rimesse in discussione.
  • L’eccezione di difetto di interesse al ricorso deve essere supportata da dati sufficientemente specifici e verificabili; in mancanza, il giudice non può valutarla utilmente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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