Sentenza n. 239/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento del provvedimento del Comune di Angri n. 69/D del 27 giugno 2025 (prot. n. 0020755/2025).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di concessione edilizia in sanatoria relativo a opere abusive ubicate in Angri, Via Adriana n. 36
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego comunale di sanatoria ai sensi della l. 47/1985, deducendo la violazione delle garanzie partecipative e dei principi di buona fede e leale collaborazione, poiché il Comune avrebbe respinto la richiesta senza riscontrare le domande di proroga e senza consentire il completamento della documentazione. Hanno inoltre lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, in violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, per la generica affermazione dell’insufficienza documentale e per il mancato esame della documentazione prodotta; irragionevolezza della richiesta di una perizia giurata ulteriore rispetto alla perizia asseverata; mancata specificazione degli importi dovuti per contributo di costruzione, diritti di segreteria e oblazione; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, economicità ed efficacia di cui all’art. 97 Cost. e all’art. 1 l. 241/1990. Il Comune ha eccepito che l’istanza di condono, mai perfezionata nonostante plurimi inviti, riguardava un manufatto radicalmente diverso da quelli risultanti dalla documentazione integrativa del 2025: l’immobile originario era indicato in circa 74,40 mq e 299,44 mc, mentre gli immobili successivamente rappresentati raggiungevano circa 906,56 mq e 1.707,46 mc, includendo anche fabbricati insistenti su particelle acquisite successivamente alla domanda originaria.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato e, sotto altro profilo, inammissibile, con definizione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a. Il Collegio ha anzitutto rilevato che il bene era stato radicalmente trasformato dopo la scadenza del termine per il condono. In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati, quando l’immobile abusivo non è semplicemente integrato ma sostituito da un diverso edificio, l’istanza di condono originaria diviene improcedibile, poiché non riguarda più l’oggetto materiale esistente; l’Amministrazione deve eventualmente adottare i provvedimenti repressivi relativi al nuovo manufatto. Tale ragione è stata ritenuta autonomamente sufficiente a escludere la fondatezza della pretesa. Il TAR ha inoltre osservato che il diniego era fondato su una pluralità di motivi autonomi: la radicale difformità dimensionale e oggettiva tra il manufatto indicato nella domanda del 1986 e quelli rappresentati nelle integrazioni del 2025, nonché la persistente carenza documentale. Poiché le ricorrenti avevano contestato soltanto il profilo documentale e procedimentale, senza censurare specificamente la ragione ostativa costituita dalla difformità tra l’oggetto originario del condono e gli immobili successivamente rappresentati, il ricorso è stato ritenuto privo di interesse. In presenza di un atto plurimotivato, infatti, la legittimità anche di una sola motivazione autonoma è sufficiente a sorreggere il provvedimento e rende superfluo l’esame delle censure rivolte alle altre motivazioni. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti, quando la causa è matura per la decisione.
art. 10-bis l. 241/1990
Rileva quale disciplina della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza; il Comune aveva comunicato le incongruenze dimensionali e le carenze documentali.
l. 47/1985
Costituisce la base normativa dell’istanza di concessione edilizia in sanatoria oggetto del diniego.
Massime di principio
- Quando l’immobile abusivo oggetto di una domanda di condono viene radicalmente trasformato o sostituito da un diverso edificio dopo la scadenza del termine per la sanatoria, l’istanza originaria non è più procedibile, perché non può estendersi a un manufatto materialmente diverso da quello indicato nella domanda.
- In presenza di un provvedimento amministrativo plurimotivato, fondato su ragioni autonome e indipendenti, la legittimità di una sola motivazione è sufficiente a sorreggere l’atto; le censure rivolte esclusivamente alle altre motivazioni non possono procurare al ricorrente alcuna utilità e sono quindi prive di interesse.
- La verifica della corrispondenza tra l’oggetto della domanda di condono e lo stato di fatto costituisce un presupposto essenziale dell’esame della sanatoria: una documentazione successiva che rappresenti superfici, volumi o fabbricati radicalmente diversi da quelli dichiarati nella domanda originaria non può perfezionare quella domanda.
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