Cassazione Civile, Ordinanza n. 28021/2021 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di leasing immobiliare concluso nel 2006 avente ad oggetto un terreno con fabbricato industriale. La concedente ha agito per ottenere la risoluzione del contratto per mancato pagamento dei canoni di rimborso e, in subordine, per inadempimento dell’utilizzatrice; il Tribunale ha dichiarato avvenuta la risoluzione e ordinato il rilascio del bene. La Corte d’appello ha rigettato l’impugnazione della società utilizzatrice, escludendo l’applicabilità dell’art. 1526 c.c. perché, secondo il suo ragionamento, la restituzione del bene sarebbe condizione necessaria per la restituzione dei canoni e, inoltre, la clausola contrattuale n. 15 sarebbe incompatibile con la disciplina invocata. Con il ricorso per cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: 1) violazione dell’art. 1526, comma 1, c.c., sostenendo che la restituzione dei canoni non fosse subordinata alla previa riconsegna del bene; 2) omesso esame di un fatto decisivo, relativo all’esatto ambito applicativo della clausola n. 15 del contratto, che non sarebbe stata riferibile alla vicenda concreta perché prevista per il caso di mancata consegna del bene; 3) violazione dell’art. 1526, comma 2, c.c., lamentando che la Corte d’appello non avesse esercitato il potere di ridurre l’indennità convenuta senza che fosse stata provata l’eventuale eccedenza del profitto del concedente rispetto a quello derivante dall’esatto adempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato, richiamando la propria giurisprudenza, che nel leasing traslativo la disciplina applicabile è quella della vendita con riserva di proprietà e che, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione delle rate può avvenire solo dopo la restituzione della cosa, essendo centrale l’obbligo di previa riconsegna del bene per determinare l’equo compenso dovuto al concedente e l’eventuale danno ulteriore. Ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché diretto contro una ratio decidendi ulteriore, e in ogni caso non più decisiva dopo il rigetto del primo motivo. Ha infine dichiarato inammissibile il terzo motivo perché fondato su un presupposto errato: la riduzione dell’indennità ex art. 1526, comma 2, c.c. è una facoltà del giudice e non un obbligo. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 702-bis c.p.c.
ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in forma sommaria.
art. 1526 c.c.
nel leasing traslativo, in caso di risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione delle rate riscosse presuppone la previa restituzione del bene; la riduzione dell’indennità è una mera facoltà del giudice e non un obbligo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile, secondo la Corte, nei termini prospettati dalla ricorrente rispetto all’ambito applicativo di una clausola contrattuale.
art. 366, n. 6, c.p.c.
il ricorso deve trascrivere il contenuto della clausola contrattuale invocata e indicare la sede processuale in cui il documento è reperibile; in difetto il motivo è inammissibile.
art. 380-bis.1 c.p.c.
la trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel leasing traslativo, quando il contratto viene risolto per inadempimento dell’utilizzatore, la restituzione delle somme riscosse dal concedente è subordinata alla previa restituzione del bene, poiché solo dopo la riconsegna è possibile determinare l’equo compenso dovuto per il godimento del bene.
- L’obbligo di restituzione del bene ha carattere centrale nell’equilibrio sinallagmatico del leasing risolto e costituisce il presupposto logico e funzionale per la liquidazione dei rapporti dare-avere tra le parti.
- La riduzione dell’indennità prevista dall’art. 1526, comma 2, c.c. non è dovuta automaticamente: il giudice dispone di un potere discrezionale di riduzione, esercitabile secondo le circostanze del caso.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci omesso esame di una clausola contrattuale deve rispettare rigorosamente l’onere di autosufficienza, trascrivendo la clausola e indicando dove il documento sia rinvenibile negli atti.
- Non sono scrutinabili motivi che colpiscano solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata quando un’altra, autonoma e sufficiente da sola a sorreggere la decisione, resti non censurata o comunque confermata.
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