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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32068/2021 del 05/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione di un automobilista avverso il provvedimento di revisione della patente emesso dalla Provincia Autonoma di Bolzano dopo l’azzeramento dei punti. Il Giudice di pace aveva rigettato l’opposizione e il Tribunale aveva confermato il rigetto in appello. In cassazione il ricorrente deduceva, con il primo motivo, la violazione dell’art. 126-bis c.d.s., sostenendo che l’azzeramento dei punti derivasse da verbali molto risalenti e che le decurtazioni fossero state annotate tardivamente; assumeva inoltre che, secondo il d.m. 29 luglio 2003, ai corsi di recupero si potesse accedere solo dopo la comunicazione della decurtazione, e che la circolare ministeriale richiamata dal giudice d’appello non potesse prevalere sul decreto. Sosteneva infine che l’iscrizione all’anagrafe delle decurtazioni non avesse carattere meramente dichiarativo, ma fosse presupposto necessario del successivo provvedimento di revisione, con conseguente necessità di un’interpretazione che impedisse all’amministrazione di disporre la revisione senza aver prima consentito la frequenza dei corsi di recupero. Con il secondo motivo sollevava una questione di legittimità costituzionale, evocando la violazione del principio di uguaglianza/ragionevolezza e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, richiamando un precedente recente secondo cui il provvedimento di revisione della patente, essendo vincolato all’azzeramento dei punti, non presuppone la previa comunicazione all’interessato delle variazioni di punteggio da parte dell’Anagrafe; tale comunicazione ha natura meramente informativa e non provvedimentale. Ha inoltre escluso una lesione dell’affidamento del guidatore, poiché la sanzione accessoria risulta già conoscibile dal verbale di accertamento, e ha osservato che il ritardo derivante dalla pendenza delle contestazioni non può essere imputato all’amministrazione. La questione di costituzionalità è stata dichiarata manifestamente infondata alla luce di questi principi. La Corte ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 126-bis c.d.s.

    La revisione della patente è atto vincolato all’azzeramento dei punti; non è necessario che preceda la comunicazione della decurtazione all’interessato per poter disporre la revisione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale del motivo di ricorso dedotto per violazione di legge.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Lo scrutinio va compiuto su ogni singolo motivo e, se il ricorso si pone in contrasto con orientamento consolidato, conduce a declaratoria di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto/inammissibilità, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002

    È il parametro di riferimento per il contributo unificato aggiuntivo richiamato dalla Corte.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità può rilevare ai fini della disciplina dell’impugnazione incidentale tardiva.

  • art. 348-bis c.p.c.

    Richiamato in relazione alla funzione di filtro e alla rapidità di delibazione delle impugnazioni infondate.

  • art. 606 c.p.p.

    Citato in via analogica nel passaggio sul filtro, senza incidere sulla materia sostanziale della decisione.

Massime di principio

  • Il provvedimento di revisione della patente a seguito di azzeramento dei punti ha natura vincolata: una volta integrato il presupposto normativo, l’amministrazione non dispone di margini discrezionali.
  • La comunicazione delle variazioni di punteggio da parte dell’Anagrafe degli abilitati alla guida ha funzione meramente informativa e non costituisce un presupposto provvedimentale della revisione.
  • Il conducente non può invocare un affidamento tutelabile sul fatto di non avere ancora visualizzato il saldo-punti, quando il verbale di accertamento gli rende già conoscibile la sanzione e la relativa decurtazione.
  • Il ritardo nella stabilizzazione degli effetti delle contestazioni non può essere posto a carico della pubblica amministrazione quando dipende dall’iniziativa difensiva dell’interessato e dalla pendenza delle impugnazioni.
  • La deduzione di una questione di legittimità costituzionale è manifestamente infondata quando si fonda sugli stessi presupposti già esclusi dalla corretta interpretazione della norma applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileLocazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaTutela del legittimo affidamento

Testo integrale

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