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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1346/2022 del 14/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso censura l'ordinanza del Tribunale di Messina del 05/07/2021 che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP del 15/06/2021, con due motivi principali: (1) carenza di motivazione in ordine ai gravi indizi di colpevolezza relativi al reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990). La difesa ha sostenuto che il Tribunale si era limitato a richiamare l'ordinanza genetica senza rispondere alle censure, che l'Azzara era coinvolto in un unico episodio (trasporto di circa 30 kg di marijuana) e non risultava l'elemento organizzativo né la stabilità del vincolo tra i coindagati; che elementi come telefoni, denaro e luogo del rinvenimento non dimostravano l'appartenenza all'associazione. (2) vizio di motivazione in ordine al pericolo di reiterazione e alla adeguatezza/proporzionalità della misura cautelare: la difesa contestava l'uso di formule generiche e l'incompatibilità del profilo dell'imputato (corriere in un unico episodio) con la carcerazione, nonché la mancata valorizzazione dell'esito negativo della perquisizione domiciliare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il primo motivo fondato. Ha richiamato principi consolidati secondo cui la commissione di reati di cui all'art. 73 non prova automaticamente la partecipazione all'associazione di cui all'art. 74, e che il coinvolgimento in un unico reato-fine può essere comunque indizio di partecipazione solo se emerge dalle modalità della condotta un ruolo consapevole e specifico nell'organizzazione. Il Collegio ha ritenuto che il Tribunale si sia limitato a richiamare l'ordinanza originaria senza fornire adeguate e specifiche risposte alle censure difensive su elementi decisivi (modalità del reato-fine, contenuto dei contatti intercorsi, durata limitata dell'associazione, ruolo specifico dell'Azzara). Per tale carenza motivazionale l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di Messina per nuovo giudizio ai sensi dell'art. 309, comma 7, c.p.p. Il secondo motivo è stato assorbito.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    Norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte rileva che per la sua configurazione non è sufficiente la sola commissione di reati-merce (art. 73) ma occorrono indici che evidenzino l'affectio societatis e la partecipazione consapevole all'organizzazione

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma che punisce i reati in materia di stupefacenti (reati 'fine'); la Corte osserva che il coinvolgimento in un reato ex art. 73 costituisce al più un indizio e non prova automatica dell'associazione ex art. 74

  • cod. proc. pen., art. 309, comma 7

    Norma procedurale richiamata per spiegare la competenza del giudice a seguito dell'annullamento con rinvio; il provvedimento è stato rinviato al Tribunale di Messina per nuovo giudizio ai sensi di tale disposizione

  • Principio motivazionale (giurisprudenza, es. Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005 Aglieri)

    Se la decisione si limita a riprodurre la decisione confermata senza dare conto dei motivi di impugnazione, è viziata per carenza di motivazione

    La Corte ha applicato il principio secondo cui il giudice di merito non può limitarsi ad un richiamo 'per relationem' senza rispondere puntualmente alle censure difensive; la mancata esauriente argomentazione su questioni decisive determina l'annullamento

Massime di principio

  • La commissione di un reato-fine (art. 73 d.P.R. 309/1990) non prova automaticamente la partecipazione a un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74); occorrono elementi che dimostrino l'affectio societatis e la partecipazione consapevole all'organizzazione
  • Il coinvolgimento in un unico episodio può comunque integrare il grave indizio di appartenenza all'associazione se le modalità della condotta dimostrano un ruolo specifico e consapevole nell'ambito dell'organizzazione
  • Il giudice che conferma una misura cautelare deve fornire risposte specifiche e motivate a tutte le censure difensive rilevanti; il richiamo generico all'ordinanza originaria (motivazione 'per relationem') è insufficiente quando i rilievi attengono a fatti decisivi
  • La carenza di motivazione sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, adeguatezza e proporzionalità della misura) può essere motivo sufficiente per l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuovo esame
  • In situazioni simili, la difesa deve sollevare con precisione le criticità relative a elementi indiziari (temporalità, ruolo concreto, modalità operative, esiti delle perquisizioni, alternative interpretative delle intercettazioni) perché il giudice sia tenuto a confrontarsi esplicitamente con tali censure

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