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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49518/2023 del 13/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per Cassazione avverso la sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) che aveva condannato la Conforto a 1 anno e 6 mesi per il reato di cui all'art. 589-bis c.p., con sospensione della patente per anni 2 e condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione dei beni sequestrati. Primo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 218 e 222 C.d.S.; si censura la mancata motivazione sulla quantificazione della sospensione della patente (anni 2) e il mancato considerare elementi favorevoli quali comportamento processuale positivo, risarcimento agli eredi tramite AXA e il rilascio della patente con superamento del test pratico. Secondo motivo: violazione dell'art. 445 c.p.p. in relazione alla condanna al pagamento delle spese di custodia e conservazione, deducendo che, essendo applicata pena detentiva non superiore a due anni, non potevano essere poste a carico dell'imputata.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto inammissibile la censura: quando la sanzione amministrativa accessoria (sospensione della patente) si attesta non oltre la media edittale non è necessaria una motivazione specifica e la motivazione implicita è sufficiente; la durata di due anni non è risultata eccessivamente superiore al minimo edittale alla luce delle circostanze. Sul secondo motivo la Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo cui l'esenzione prevista dall'art. 445 c.p.p. riguarda le sole spese processuali in senso stretto e non le spese di custodia dei beni sequestrati né le spese di mantenimento in carcere; pertanto le spese di custodia sono state legittimamente addebitate. Conseguentemente il ricorso è rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen. (patteggiamento)

    Norma che consente la definizione del processo su conforme richiesta delle parti con applicazione della pena concordata; quadro legale della sentenza impugnata.

  • art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)

    Norma sostanziale del reato per cui è stata inflitta la pena concordata mediante patteggiamento.

  • art. 218 Codice della Strada

    Stabilisce i criteri per la determinazione e commisurazione delle sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente); secondo la Corte la motivazione specifica non è necessaria se la misura è entro la media edittale.

  • art. 222 Codice della Strada

    Richiesto dal ricorrente tra le norme rilevanti; la Corte richiama che nella determinazione della sanzione accessoria va considerata anche la possibilità di revoca della patente.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Prevede l'esenzione dall'obbligo di pagamento delle spese processuali in caso di applicazione di pena su richiesta delle parti non superiore a due anni; la Corte interpreta l'esenzione come riferita alle sole spese processuali in senso stretto, non estendibile alle spese di custodia dei beni sequestrati o di mantenimento.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento (art. 444 c.p.p.), il giudice non è tenuto a motivare in modo analitico la sanzione amministrativa accessoria quando questa si colloca entro la 'media edittale'; in tali casi è sufficiente una motivazione implicita.
  • Per contestare con successo la misura accessoria (es. sospensione della patente) è necessario dimostrare che la durata adottata si discosti in modo significativo dal minimo edittale o che sussistano specifici elementi di particolare rilevanza a favore dell'imputato non considerati dal giudice.
  • L'esenzione prevista dall'art. 445 c.p.p. riguarda soltanto le spese processuali in senso stretto quando la pena concordata sia non superiore a due anni; non si estende alle spese di custodia dei beni sequestrati né alle spese di mantenimento (detenzione).
  • Se si intende ottenere l'esclusione o la riduzione della sanzione accessoria, è utile documentare e allegare al procedimento elementi concreti (risarcimento, comportamento processuale, prova del recupero della idoneità alla guida) e chiedere esplicitamente al giudice che tali elementi siano valutati in motivazione.
  • Per le contestazioni sulle spese, va specificato e contestato se le voci richieste rientrano nella categoria di 'spese processuali in senso stretto' o sono invece spese patrimoniali/di custodia correlate al reato; la giurisprudenza tende a mantenere distinte tali categorie.

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