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Sentenza

Sentenza n. 1668/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della D.G.R. della Lombardia n. XI/2228 in data 22 aprile 2024, recante “Ulteriori indicazioni in tema di negoziazione sanitaria in attuazione della DGR n. XII/1827 del 31/01/2024”, nelle parti in cui: a) quanto alla modalità di determinazione del budget di specialistica ambulatoriale, stabilisce che esso sia “pari al 100% del valore contrattualizzato nel 2023 al netto delle eventuali rimodulazioni non storicizzabili disposte nel corso del 2023” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); b) quanto al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione prevede che “Nel caso di superamento del tetto è previsto un abbattimento dell’esubero di produzione rilevato per ciascuna Struttura rispetto al tetto fuori regione definito per l’anno in corso” (cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); c) quanto all’assegnazione di un sotto budget ambulatoriale relativo alle attività di screening programmato da ATS, prevede che “In caso di mancato utilizzo del budget screening, ATS potrà valutare di non assegnare le risorse residue non consumate” (cfr. cfr. “SCHEDA DI BUDGET ANNO 2024”, allegato 2 alla D.G.R. n. XII/2228/2022 – doc. 1); - nonché di tutti gli atti a detta deliberazione preordinati, consequenziali, connessi ed applicativi, fra cui, specificamente, la deliberazione di ATS Bergamo di approvazione del contratto anno 2024, nonché il relativo contratto anno 2024, sottoscritto con riserva dalla ricorrente (doc. 2), nella parte in cui: i) vengono riprodotte e/o richiamate le suddette impugnate disposizioni regionali di cui alla DGR n. XII/2228/2024; ii) relativamente all’obiettivo ambulatoriale legato alle “soglie di garanzia”, non è prevista la compensabilità tra gruppi ai fini del raggiungimento dell’obiettivo; iii) è previsto un obiettivo ambulatoriale correlato al rispetto dei “tempi di attesa PNGLA”; iv) è previsto un obiettivo di ricovero per “Miglioramento del boarding di PS per i pazienti ricoverati e/o trasferiti anche attraverso l’aumento dei ricoveri in area medica”. B) per quanto riguarda il primo atto di motivi aggiunti: - in via principale: della D.G.R. Lombardia n. XII/2966 in data 5 agosto 2024 (cfr. doc. 4), recante “Ulteriori determinazioni in ordine agli indirizzi di programmazione del SSR per l’anno 2024”, nelle parti in cui, al punto 12 “NEGOZIAZIONE SANITARIA” dell’Allegato 2 “Polo Ospedaliero”: i) al punto 12.2 “PRESTAZIONI AMBULATORIALI” “richiama la DGR 2228/24 che prevede che “il valore del budget di struttura per l’anno 2024, dedicato alle attività di specialistica ambulatoriale, sarà calcolato come il valore del contratto 2023 stipulato entro il 30.06.2023”, per precisare che l’incremento dell’1% al netto delle risorse non storicizzabili indicato nella DGR 1827/24 verrà utilizzato anche per non applicare le regressioni tariffarie sulle prestazioni aggiuntive rispetto al 2022 che verranno finanziati oltre al 106% e fino al 110%”; ii) al punto12.1 “ATTIVITA’ DI RICOVERO E CURA” dispone che, con riguardo al sotto budget assegnato per le prestazioni di ricovero e cura da erogare a favore dei cittadini fuori regione, sarà possibile ottenere un incremento, ma solo fino al 10%; iii) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, ultimo capoverso, conferma la previsione della D.G.R. 2228/24 secondo cui, “in caso di mancato utilizzo di budget screening, ogni ATS potrà valutare l’opportunità di assegnare [o di non assegnare] le risorse residue a copertura delle altre prestazioni ambulatoriali” (cfr. punto 12.3, ultimo capoverso); iv) al punto 12.3 “PRECISAZIONI PER EEPA”, primo comma, dispone che “Si conferma che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile, compreso l’obiettivo declinato con la DGR n. XII/2224/2024, si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale”; - in via incidentale, per quant’occorrer possa: della D.G.R. Lombardia n. XII/1827 in data 31 gennaio 2024 e della D.G.R. Lombardia n. XII/2228 in data 22 aprile 2024, ove intese nel senso di prescrivere implicitamente che l’eventuale mancato raggiungimento degli obiettivi di quota variabile si applicherà riducendo il valore del budget assegnato con contratto annuale; C) per quanto riguarda il secondo atto di motivi aggiunti: - della D.G.R. della Lombardia n. XII/3327 in data 31 ottobre 2024 (pubblicata sul B.U.R.L. serie ordinaria n. 45 in data 8 novembre 2024 – cfr. doc. 7), nelle parti in cui: i) stabilisce, solo in caso di iper produzione oltre il 106% di prestazioni PNGLA, che non verranno applicate decurtazioni per omesso raggiungimento dei soli obiettivi “Prescrizione dematerializzata”, “Gestione ricetta dematerializzata”, “Pubblicazione tempestiva dei referti sul FSE” (cfr. punto 4 del deliberato); ii) precisa che “quanto disposto dalla DGR n. XII/2966 del 05/08/2024 al punto 12.1 relativamente all’incremento fino al 10% del tetto di struttura per le attività erogate a favore di pazienti fuori regione si riferisce alla produzione di alta complessità così come previsto dall’art. 15 comma 14 del DL 95/2012” nella misura in cui tale disposizione sia da intendersi nel senso che il valore dell’incremento riconoscibile non vada calcolato prendendo come base l’intero valore del budget di ricovero per fuori regione (cfr. punto 8 del deliberato).

Giustizia amministrativa202401758

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti regionali di programmazione sanitaria e relativi atti applicativi concernenti l'assegnazione dei budget e degli obiettivi contrattuali per l'anno 2024

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La struttura sanitaria accreditata ha impugnato, con il ricorso introduttivo e due atti di motivi aggiunti, varie deliberazioni della Regione Lombardia e gli atti applicativi relativi al contratto stipulato con l'ATS competente. La controversia riguardava, in particolare, i criteri di determinazione del budget per la specialistica ambulatoriale, il sotto-budget per le prestazioni di ricovero a favore dei pazienti fuori regione, la gestione delle risorse non utilizzate per lo screening, la mancata compensabilità tra gruppi ai fini delle soglie di garanzia, gli obiettivi relativi ai tempi di attesa, al boarding del pronto soccorso e alla quota variabile, nonché le modalità di applicazione delle decurtazioni e dell'incremento del tetto per le prestazioni rese a favore di pazienti fuori regione. Nel corso del giudizio, dopo la fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione ai sensi dell'art. 72-bis, comma 1, c.p.a., la ricorrente ha dichiarato in udienza che era venuto meno l'interesse alla definizione nel merito.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure dedotte contro gli atti regionali e contrattuali. La decisione è stata adottata sulla base della dichiarazione resa dalla ricorrente in camera di consiglio circa il venir meno dell'interesse alla decisione. Le spese sono state compensate, considerati la definizione in rito e il limitato svolgimento dell'attività difensiva della Regione.

Norme richiamate

  • art. 72-bis, comma 1, c.p.a.

    ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione

    La disposizione è richiamata quale base per la fissazione della causa finalizzata a verificare la permanenza dell'interesse alla decisione.

  • art. 74 c.p.a.

    La sentenza è pronunciata ai sensi dell'art. 74 c.p.a.; il testo non esplicita ulteriormente l'incidenza della disposizione sulla decisione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara che è venuto meno l'interesse alla decisione, il ricorso e gli eventuali motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame delle censure di merito.
  • La fissazione della causa ai soli fini della verifica della permanenza dell'interesse alla decisione consente al giudice di definire il giudizio in rito quando l'interesse alla pronuncia sia venuto meno.
  • In caso di definizione del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse e di limitata attività difensiva della parte resistente, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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