Cassazione Penale, Sentenza n. 1883/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava l'ordinanza di convalida del DASPO (n.16/2022 del 30/12/2022) sollevando tre censure: 1) vizio di motivazione per presunto controllo inadeguato del G.i.p., che avrebbe basato la convalida su fotogrammi anziché sul video integrale, senza spiegare perché ciò sarebbe insufficiente; 2) vizio di motivazione per l'assenza dei requisiti di urgenza e necessità, atteso che il provvedimento fu adottato a 50 giorni dai fatti e non sarebbero intervenuti ulteriori episodi; 3) eccessiva gravità e sproporzione della misura (durata massima di cinque anni e obbligo di presentazione agli uffici) nei confronti di un soggetto incensurato e per un episodio descritto come attacco a un oggetto senza contatto diretto con persone.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo inammissibile per genericità (non è stata dedotta violazione di legge né messa in discussione la genuinità/attendibilità dei fotogrammi) e il secondo motivo inammissibile perché manifestamente infondato (il G.i.p. aveva adeguatamente richiamato le immagini che identificavano il ricorrente e giustificavano la pericolosità). Il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha rilevato l'assenza di una motivazione adeguata sulla congruità della durata dell'obbligo di presentazione, ritenendo la formulazione del G.i.p. meramente formulaica; ha annullato l'ordinanza limitatamente alla durata delle prescrizioni relative all'obbligo di presentazione, ha sospeso tale parte del provvedimento del Questore e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione, con comunicazione al Questore.
Norme richiamate
D.L. n. 137 del 2020
La menzione nel provvedimento indica che il ricorso è stato trattato secondo la procedura prevista dall'art. 23 comma del D.L. n.137/2020 (rilevante in chiave procedurale per il rito o le modalità di trattazione dell'impugnazione); dal testo si evince un utilizzo della norma come base procedurale per l'esame del ricorso
Massime di principio
- Fotogrammi o estratti video possono essere ritenuti elementi probatori idonei se non viene contestata la loro genuinità e se consentono l'identificazione univoca: il mancato possesso del video integrale non rende automaticamente nullo o invalido il provvedimento
- La semplice circostanza di un ritardo temporale (es. 50 giorni) tra i fatti e il provvedimento non annulla di per sé il requisito di urgenza/necessità; il giudice deve però motivare il nesso tra condotta violenta e necessità di prevenzione
- Per la misura della durata e per prescrizioni onerose (es. obbligo di presentazione) è necessario un ragionamento motivato e proporzionato: formule generiche come "proporzionate alla gravità" non sono sufficienti a giustificare durate vicine al massimo edittale
- La Corte può annullare parzialmente un provvedimento amministrativo/sicurezziale (limitatamente alla parte mal motivata) e rimandare il giudizio al giudice di merito per un nuovo esame, con possibile sospensione della parte annullata
- Difensivamente conviene: a) contestare la genuinità o la rilevanza probatoria degli elementi audiovisivi se inidonei a identificare il soggetto; b) chiedere al giudice una motivazione puntuale sul nesso di pericolosità e sulla necessità/urgenza; c) impugnare la sproporzione della durata con richieste alternative e comparable (es. riduzione al minimo edittale)
- Per le autorità è prudente motivare dettagliatamente non solo l'accertamento dei fatti ma anche la scelta della durata e delle prescrizioni preventive, argomentando la misura come adeguata e necessaria rispetto al rischio di recidiva o alla gravità concreta degli episodi
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