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Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 64 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 16/2020 - IRPEF - AVVISO DI INTIMAZIONE -Costituzione dell'Ader a mezzo avvocato del libero foro - Ritenuta irritualità da parte del giudice di primo grado - Rimessione degli atti al giudice di primo grado.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTP di Napoli che aveva accolto il ricorso del contribuente contro un'avviso di intimazione relativo a una cartella esattoriale per IRPEF/IVA 2009. La CTP aveva ritenuto irrituale la costituzione in giudizio dell'Agenzia, poiché questa si era costituita tramite avvocato del libero foro senza aver prodotto una delibera motivata dell'organo di vigilanza, e aveva applicato il principio di non contestazione non valutando le difese dell'Agenzia. L'Agenzia ha appellato sostenendo la ritualità delle notifiche (cartella via posta, intimazione via PEC) e la legittimità della propria costituzione tramite avvocato del libero foro. La CTR ha esaminato il quadro normativo e giurisprudenziale, comprese la norma interpretativa (art. 4-novies D.L. c.d. Decreto Crescita/L. 58/2019) e le Sezioni Unite della Cassazione, ed ha ritenuto che la costituzione dell'AdER tramite avvocato del libero foro potesse essere ammissibile in molti casi; inoltre ha ritenuto sanata l'eventuale irritualità della notifica via PEC per raggiungimento dello scopo.

La decisione

La CTR ha annullato la sentenza di primo grado e ha rimesso la causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ai sensi dell'art. 59 lett. b) del D.lgs. 546/1992, rilevando che il contraddittorio in primo grado non era stato ritualmente costituito per l'errata valutazione dell'irritualità della costituzione dell'Agenzia. Ha altresì compensato le spese di entrambi i gradi per le gravi ed eccezionali ragioni legate alla novità, alla pluralità e alla complessità delle questioni giuridiche sollevate. In sostanza l'appello dell'Agenzia è stato accolto quanto alla criticità procedurale e la causa è tornata al primo grado per valutare nel merito le eccezioni e le difese dell'Agenzia.

Norme richiamate

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    art. 11, comma 2; art. 59 lett. b)

    Art. 11(2) disciplina la modalità di stare in giudizio per gli uffici; art. 59 lett. b) è la norma processuale che consente la rimessione degli atti al giudice di primo grado quando nel giudizio di appello risulta che il contraddittorio non è stato ritualmente instaurato. La CTR ha applicato tale rimessione per vizio procedurale del primo grado.

  • D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. L. 1 dicembre 2016, n. 225

    Introduzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e disciplina della possibilità di avvalersi dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, di altri mezzi; il comma è centrale per la valutazione dei poteri di rappresentanza e per distinguere i casi in cui sono richieste formalità specifiche per il ricorso al libero foro.

  • D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156

    modifiche all'art. 11 D.lgs. 546/1992

    Ha inciso sulla lettura della disciplina di rappresentanza in giudizio, utile alla ricostruzione normativa operata dalla CTR.

  • Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611

    Prevede che, in casi speciali, gli enti possano avvalersi di avvocati del libero foro purché vi sia apposita motivata delibera sottoposta agli organi di vigilanza; la giurisprudenza ha ritenuto che l'assenza di tale delibera renda nullo il mandato salvo sanatoria nei gradi di merito; la CTR ha integrato questa interpretazione alla luce della normativa interpretativa e delle Sezioni Unite.

  • D.L. 34/2019 (Decreto Crescita), convertito L. 58/2019

    Norma di interpretazione autentica che circoscrive l'ambito in cui è necessaria la delibera motivata: la delibera è richiesta esclusivamente quando l'AdER intende non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato nei giudizi che la convenzione riserva all'Avvocatura; in tutti gli altri casi la delibera non è richiesta. La CTR ha ritenuto rilevante questa disposizione e la pronuncia delle SS.UU. per ammettere la costituzione tramite libero foro in concreto.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Rinvio alla normativa sulle notifiche in materia di cartelle; utile per applicare le regole civili sulle notifiche e per valutare la ritualità/irritualità della PEC.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norme sulle notifiche di atti tributari richiamate per analogia; la CTR si è richiamata al principio per valutare la conoscenza reale dell'atto.

  • Codice di procedura civile

    Art. 182 c.p.c. (termine di regolarizzazione) può sanare la nullità del mandato solo in sede di merito; art. 156 c.p.c. (sanatoria per raggiungimento dello scopo) invocato per ritenere valida la notificazione PEC se l'atto ha raggiunto la conoscenza del destinatario.

  • Regolamento UE n. 910/2014 e decisione di esecuzione n. 1506/2015

    riferimenti tecnici sulle firme digitali

    La Corte ha richiamato il principio di equivalenza tra formati di firma digitale (CAdES .p7m e PAdES .pdf) ai fini della validità delle notifiche via PEC quando la consegna ha prodotto conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • L'Agenzia delle Entrate-Riscossione può, di regola, stare in giudizio tramite propri dipendenti, tramite l'Avvocatura dello Stato nei casi convenzionalmente riservati, oppure avvalendosi di avvocati del libero foro: la necessità di una delibera motivata dell'organo di vigilanza sussiste solo quando la convenzione riserva la difesa all'Avvocatura e l'Agenzia intende derogare a tale riserva; in tutti gli altri casi, secondo l'interpretazione sovraordinata, non è richiesta la preventiva delibera.
  • Se l'Agenzia si costituisce tramite avvocato del libero foro in una fattispecie che la convenzione non riserva all'Avvocatura, non è in linea generale necessario produrre la delibera motivata in giudizio: la legittimità del conferimento è presumibile salvo eccezioni evidenti.
  • Quando la costituzione tramite libero foro avviene per l'Agenzia in violazione delle regole (es. mancanza di delibera nei casi in cui sarebbe obbligatoria), il mandato è nullo ma la nullità può essere sanata in sede di merito con le regole ex art. 182 c.p.c.; in Cassazione la sanatoria non opera, pertanto serve più cautela nella fase di gravame.
  • Le notifiche via PEC effettuate con file in estensione diversa da .p7m possono essere considerate irrituali ma non necessariamente nulle se è dimostrabile che l'atto ha effettivamente raggiunto la conoscenza del destinatario (sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.).
  • Se in primo grado il giudice esclude erroneamente la ritualità della costituzione di una parte e quindi non prende in considerazione le sue difese, è motivata la rimessione degli atti al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 59 lett. b) D.lgs. 546/1992 per ripristinare il contraddittorio e consentire la valutazione completa delle eccezioni.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando il giudizio concerne questioni di grande novità, pluralità e complessità interpretativa, che giustificano incertezze di risultato.

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