Cassazione Penale, Sentenza n. 5896/2022 del 21/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che confermava gli arresti domiciliari disposti dal GIP per i reati di rapina e lesioni personali commessi il 4/07/2021. Deduce carenza o illogicità della motivazione circa le esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p., sostenendo che: l'azione era finalizzata solo alla sottrazione della borsa e non a usare violenza; non è stato considerato il contesto familiare (nascita imminente di un figlio) che potrebbe giustificare l'allontanamento dal domicilio; l'assenza di occupazione non può giustificare il rischio di reiterazione, trattandosi di una conseguenza della misura cautelare.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione del riesame che ha fondato le esigenze cautelari sulle modalità del fatto: rapina a danno di una donna anziana con superamento della sua resistenza e produzione di lesioni, indicativo di particolare pericolosità e concreto rischio di reiterazione. Il tribunale ha inoltre valutato legittimamente l'incidenza negativa della mancanza di occupazione e ha osservato che nulla osta a chiedere permessi per svolgere attività lavorativa o richieste specifiche per esigenze familiari. Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 274, lett. c) c.p.p.
La norma è stata invocata in relazione alle esigenze cautelari: il riesame ha ritenuto che le modalità della rapina e la produzione di lesioni dimostrino la sussistenza del rischio di reiterazione, giustificando la misura cautelare.
art. 616 c.p.p.
Applicata per sanzionare il ricorso inammissibile: la Corte ha valutato profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha irrogato il pagamento di una somma alla cassa delle ammende.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Giurisprudenza richiamata in relazione ai criteri per l'applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. in caso di ricorso infondato o gravemente colposo.
Massime di principio
- La natura del fatto e le modalità (es. vittima vulnerabile, uso di violenza, produzione di lesioni) sono elementi decisivi per valutare la pericolosità e il rischio di reiterazione ai fini delle misure cautelari.
- L'assenza di occupazione può essere considerata un elemento aggravante ai fini del rischio di reiterazione; la difesa dovrebbe dimostrare concrete prospettive lavorative o alternative per attenuare tale rischio.
- La circostanza di impegni familiari (es. nascita di un figlio) non elimina automaticamente le esigenze cautelari, ma può essere gestita mediante istanze specifiche per permessi o misure meno afflittive; va provata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative.
- Gli arresti domiciliari non escludono la possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria permessi per lavoro o esigenze familiari; la richiesta di tali permessi è una via praticabile per mitigare le conseguenze della misura.
- In sede di impugnazione cautelare è necessario contestare la logica e la congruità della motivazione con argomentazioni specifiche e fatti nuovi: motivi generici o ripetizioni della difesa raramente ottengono accoglimento e possono portare a sanzioni per inammissibilità.
- La Corte di legittimità può dichiarare un ricorso inammissibile se il motivo è manifestamente infondato e, in presenza di colpa, applicare la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; quindi valutare il rischio di esborsi prima di proporre impugnazioni deboli.
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