Cassazione Penale, Ordinanza n. 27840/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Firenze del 25/03/2025 deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 99 c.p. e vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della recidiva. La Corte rileva però che la questione sulla recidiva non era stata tempestivamente devoluta con l'atto di appello e non è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado; pertanto il motivo introduce per la prima volta in cassazione una censura non consentita.
Norme richiamate
La recidiva non può essere contestata per la prima volta in cassazione se la questione non è stata dedotta con l'appello e non è rilevabile d'ufficio.
Massime di principio
- Non sono proponibili in cassazione motivi che introducano per la prima volta questioni non dedotte nei motivi di appello, quando tali questioni non siano rilevabili d'ufficio dal giudice di secondo grado.
- La mancata devoluzione al giudice di appello di una questione che richiede specifica deduzione impedisce di farla valere in sede di legittimità.
- La deduzione per la prima volta in cassazione di una censura sulla recidiva è inammissibile se la relativa questione non era stata proposta in appello.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, la Corte può disporre il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
Come è indicizzato
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