Cassazione Penale, Sentenza n. 35588/2025 del 30/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputata condannata per il delitto di truffa: il Procuratore Generale impugna la sentenza del Tribunale di Salerno del 23/01/2025 per l'omessa irrogazione della pena pecuniaria, prevista dalla normativa per il delitto di truffa in combinazione con la pena detentiva. L'omissione costituisce errore di diritto e determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali.
La decisione
La Corte annulla la sentenza impugnata e dispone il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno ai sensi dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen. La Corte ha ritenuto che l'omessa statuizione della pena pecuniaria non sia sanabile tramite le procedure di correzione previste dall'art. 130 cod. proc. pen. né con la rettificazione di cui all'art. 619 cod. proc. pen., atteso il divieto di reformatio in peius e l'incompletezza essenziale del dispositivo (art. 546, co. 3).
Norme richiamate
art. 130 cod. proc. pen.
La Corte esclude la possibilità di sanare tramite la procedura di correzione di cui all'art. 130 un'omissione che costituisce errore di diritto nell'elemento essenziale del dispositivo.
art. 546, comma 3, cod. proc. pen.
L'omissione della pena pecuniaria determina l'incompletezza del dispositivo nei suoi elementi essenziali, ai sensi di questo articolo, giustificando l'annullamento.
art. 619 cod. proc. pen.
La rettificazione in sede di legittimità è limitata: non è ammissibile emendare la pena quando l'errore potrebbe risultare in danno dell'imputato, per effetto del divieto di reformatio in peius.
art. 569, comma 4, cod. proc. pen.
Trattandosi di ricorso per 'saltum', la Corte ha disposto l'annullamento con rinvio al giudice competente per l'appello ai sensi di questa norma.
Sez. 2, n. 5851 del 03/12/2024, Rv. 287510
Precedente richiamato per confermare il principio secondo cui l'errore relativo alla pena non è emendabile se in potenziale danno per l'imputato.
Sez. 2, n. 22494 del 25/05/2021, Rv. 281453
Precedente richiamato a supporto della limitazione delle possibilità di emendamento in cassazione e del divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- Se la legge prevede per un reato una pena detentiva congiunta a una pena pecuniaria, l'omessa statuizione della pena pecuniaria nel dispositivo è un errore di diritto che rende il provvedimento esternamente incompleto e annullabile.
- Tali omissioni non sono normalmente sanabili con le procedure di correzione previste dagli artt. 130 o 619 cod. proc. pen., specialmente se la rettifica potrebbe produrre un peggioramento della posizione dell'imputato (divieto di reformatio in peius).
- In caso di ricorso per 'saltum', la Corte di legittimità può disporre l'annullamento e il rinvio al giudice d'appello competente ai sensi dell'art. 569, comma 4.
- Per evitare impugnazioni efficaci, il giudice di merito deve esprimere chiaramente nel dispositivo tutte le componenti della pena previste dalla legge; per la parte pubblica, il controllo sulla completezza del dispositivo è motivo valido di impugnazione.
- Alla Corte d'appello chiamata a rinnovare il giudizio spetta riformulare il dispositivo in modo completo, valutando anche la corretta applicazione e quantificazione della pena pecuniaria nel rispetto dei limiti normativi e del divieto di peggioramento rispetto alla situazione dell'imputato.
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