Sentenza del 22/12/2016 n. 26704 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
P.P. ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano, contestando sia la rimessione della causa alla Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo per incompetenza territoriale, sia l'omessa pronuncia sulla formazione del giudicato relativo all'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'IRAP. In particolare, sosteneva che la Commissione Regionale non potesse rimettere la causa al giudice di primo grado, poiché la Commissione Tributaria Provinciale di Milano non aveva declinato la propria competenza, ma aveva deciso la controversia nel merito. Deduceva inoltre che l'Agenzia delle Entrate non avesse impugnato il capo della sentenza relativo all'insussistenza dei presupposti impositivi IRAP, con conseguente formazione del giudicato interno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo e assorbito il secondo. Ha stabilito che la Commissione Tributaria Regionale può rimettere la causa alla Commissione Provinciale soltanto nei casi tassativamente previsti dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992, tra cui quello in cui il primo giudice abbia declinato la propria competenza. Poiché la Commissione Provinciale di Milano aveva invece deciso nel merito, la competenza si era radicata presso il giudice adito e la Commissione Regionale avrebbe dovuto decidere direttamente il merito, senza disporre la rimessione a Bergamo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, limitatamente alla rimessione della causa. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare a P.P. le spese del giudizio di appello, pari a 600 euro, e del giudizio di cassazione, pari a 1.200 euro, oltre rimborso forfettario del 15% e accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546/1992, art. 4
Disciplina la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie Provinciali in relazione all'ufficio o all'ente impositore competente.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 5, comma 2
La competenza territoriale delle Commissioni Tributarie è inderogabile; tuttavia, secondo la Corte, quando il giudice adito decide nel merito senza declinare la competenza, la competenza si radica presso quel giudice.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 59, commi 1 e 2
"La commissione tributaria regionale rimette la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (...) quando dichiara la competenza declinata dal primo giudice"; "al di fuori dei casi previsti al comma precedente la commissione tributaria regionale decide nel merito".
Le ipotesi di rimessione della causa al giudice di primo grado sono tassative. Se il primo giudice non ha declinato la competenza, ma ha deciso nel merito, il giudice d'appello deve decidere direttamente la controversia.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 56
Rileva ai fini della delimitazione dell'oggetto dell'appello e della formazione del giudicato interno sui capi della sentenza non impugnati.
Codice di procedura civile, artt. 100, 112, 329 e 346
Sono stati richiamati dal ricorrente in relazione all'interesse ad agire, ai limiti della pronuncia, all'effetto devolutivo dell'appello e alla formazione del giudicato sui capi non impugnati; tali questioni sono rimaste assorbite dall'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- La rimessione della causa dal giudice d'appello al giudice di primo grado è ammessa solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere disposta per una semplice diversa valutazione della competenza territoriale.
- Se il giudice di primo grado non declina la competenza e decide il merito, la competenza si considera radicata presso il giudice adito; il giudice d'appello deve quindi decidere direttamente il merito, anche se ritiene competente un altro ufficio giudiziario.
- La competenza territoriale tributaria è normalmente inderogabile, ma la sua contestazione deve essere gestita nel rispetto delle regole processuali sulla competenza e sui poteri del giudice d'appello.
- Il giudice d'appello non può limitarsi a dichiarare l'incompetenza e rinviare la causa a un diverso giudice provinciale quando non ricorrono le ipotesi tassative di rimessione previste dall'art. 59 del D.Lgs. n. 546/1992.
- I capi della sentenza di primo grado non specificamente impugnati possono passare in giudicato interno; tuttavia, tale questione deve essere esaminata dal giudice competente quando non risulti assorbita da una decisione preliminare di natura processuale.
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