Parere n. 475/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla signora Ernestina Bernassola, contro il Ministero dell’istruzione e del merito per l’annullamento del provvedimento n. 99897 del 5 maggio 2009, con il quale la Direzione Territoriale di Roma del Ministero dell'economia e delle finanze ha disposto il recupero del credito erariale di euro 2.673,51.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento n. 99897 del 5 maggio 2009, con cui è stato disposto il recupero di euro 2.673,51 per somme stipendiali ritenute indebitamente corrisposte.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato il provvedimento di recupero emesso dalla Direzione Territoriale di Roma del Ministero dell’economia e delle finanze, deducendo violazioni di principi costituzionali e di legge, nonché dei principi di trasparenza e buona amministrazione. In particolare, ha lamentato di non avere ricevuto i decreti del Provveditorato agli Studi di Roma nn. 2361 e 2362 del 2001, posti a fondamento della ricostruzione della carriera e del conseguente conguaglio negativo, sostenendo che tale omessa conoscenza le avrebbe impedito di controdedurre. Il Ministero ha sostenuto la legittimità del recupero, rilevando che il trattamento economico era stato corrisposto in via provvisoria ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312/1980, con successivo conguaglio derivante dal mancato riconoscimento di parte del servizio pre-ruolo, e ha richiamato la disciplina dell’indebito oggettivo e la doverosità della ripetizione. Il Consiglio di Stato ha esaminato preliminarmente la questione della giurisdizione, rilevando che l’atto impugnato integra un’ingiunzione di pagamento relativa al recupero di somme indebitamente corrisposte nell’ambito del rapporto di lavoro pubblico.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario. Il provvedimento impugnato è stato qualificato come ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910, funzionale al recupero di un credito erariale derivante da indebito oggettivo. Tale recupero riguarda una situazione di diritto soggettivo a contenuto patrimoniale e costituisce esercizio di un’attività vincolata, non espressione di discrezionalità amministrativa incidente su un interesse legittimo. L’art. 3 del r.d. n. 639/1910 prevede, per l’opposizione all’ingiunzione, il ricorso dinanzi al giudice ordinario competente. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’inammissibilità del ricorso straordinario, senza esame nel merito delle censure relative alla mancata notifica dei decreti di ricostruzione della carriera e alla legittimità del recupero.
Osservazioni
Difetto di giurisdizione sul recupero dell’indebito
La controversia relativa all’ingiunzione di pagamento per il recupero di somme indebitamente corrisposte a una dipendente pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché ha a oggetto un diritto soggettivo patrimoniale derivante da indebito oggettivo.
Natura dell’ingiunzione ex r.d. n. 639/1910
L’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 costituisce un atto vincolato e accertativo di una responsabilità patrimoniale prevista dalla legge; l’opposizione deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 3 del medesimo regio decreto.
Irrilevanza delle censure di merito nel ricorso straordinario
Accertato il difetto di giurisdizione, il Collegio non esamina le doglianze relative alla mancata comunicazione dei decreti di ricostruzione della carriera, alla partecipazione procedimentale e alla legittimità sostanziale del recupero.
Norme richiamate
art. 2 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
ordine emesso dal competente ufficio dell’ente creditore di pagare entro trenta giorni la somma dovuta sotto la pena degli atti esecutivi
L’ingiunzione fiscale costituisce lo strumento procedimentale per il recupero del credito erariale, anche quando il credito derivi da somme indebitamente corrisposte a un dipendente pubblico.
art. 3 r.d. 14 aprile 1910, n. 639
facoltà di produrre ricorso od opposizione dinanzi al giudice ordinario competente
L’opposizione all’ingiunzione relativa al recupero dell’indebito oggettivo deve essere proposta davanti al giudice ordinario.
artt. 2033 ss. c.c.
Il recupero delle somme indebitamente erogate dalla pubblica amministrazione dà luogo a una pretesa patrimoniale riconducibile a un diritto soggettivo.
art. 172 legge 11 luglio 1980, n. 312
Gli uffici che liquidano gli stipendi sono autorizzati a provvedere al pagamento dei nuovi trattamenti economici, in via provvisoria e fino al perfezionamento dei provvedimenti formali, fatti salvi comunque i successivi conguagli
Il pagamento provvisorio degli emolumenti resta soggetto alla successiva ricostruzione definitiva e al conguaglio.
art. 2946 c.c.
termine decennale di prescrizione
Il diritto dell’amministrazione alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione, secondo quanto richiamato nella relazione ministeriale.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere
La decorrenza della prescrizione del diritto di recupero è individuata nel momento in cui il diritto può essere esercitato, secondo quanto richiamato dal Ministero.
art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241
Il Ministero ha riferito di avere comunicato alla ricorrente l’avvio del procedimento di recupero.
Massime di principio
- La controversia avente a oggetto il recupero, mediante ingiunzione, di somme indebitamente corrisposte dalla pubblica amministrazione a un dipendente nell’ambito del rapporto di lavoro riguarda un diritto soggettivo patrimoniale e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
- L’ingiunzione emessa ai sensi dell’art. 2 del r.d. n. 639/1910 per il recupero dell’indebito oggettivo è un atto vincolato e accertativo di una responsabilità patrimoniale prevista dalla legge, non un provvedimento discrezionale lesivo di un interesse legittimo.
- Ai sensi dell’art. 3 del r.d. n. 639/1910, l’opposizione contro l’ingiunzione di pagamento relativa al recupero di somme indebitamente erogate deve essere proposta dinanzi al giudice ordinario competente.
- Quando il petitum sostanziale della controversia è costituito dalla ripetizione di una somma indebitamente pagata, il riparto di giurisdizione deve essere determinato in base alla natura patrimoniale del rapporto dedotto, indipendentemente dalla forma amministrativa dell’atto di recupero.
Recupero di somme stipendiali indebitamente corrisposte a docente in quiescenza
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una docente collocata a riposo contro il provvedimento con cui la Direzione Territoriale di Roma del Ministero dell’economia e delle finanze ha disposto il recupero di euro 2.673,51, ritenuti indebitamente corrisposti nel periodo dal 1° settembre 1995 al 31 agosto 2003.
Premesse e vicenda amministrativa
Il recupero è stato disposto all’esito della ricostruzione giuridica ed economica della carriera della ricorrente. Il Provveditorato agli Studi di Roma, con i decreti nn. 2361 e 2362 del 2001, non aveva riconosciuto il servizio di insegnamento pre-ruolo prestato tra gli anni scolastici 1973/1974 e 1977/1978, ritenendo insufficiente il servizio svolto nell’anno scolastico 1973/1974 rispetto ai requisiti previsti dalla normativa allora vigente.
Il trattamento economico era stato inizialmente corrisposto in via provvisoria, ai sensi dell’art. 172 della legge n. 312/1980, con salvezza dei successivi conguagli. Dopo l’acquisizione dei provvedimenti di ricostruzione della carriera, il Ministero dell’economia e delle finanze ha determinato un credito erariale di euro 2.673,51.
Censure della ricorrente
La ricorrente ha contestato il provvedimento di recupero deducendo violazioni di principi costituzionali e di legge, nonché dei principi di trasparenza e buona amministrazione. La doglianza centrale riguardava la mancata notifica dei decreti nn. 2361 e 2362 del 2001, che costituivano il presupposto della ricostruzione della carriera e del successivo recupero.
Secondo la ricorrente, se fosse stata informata di tali provvedimenti avrebbe potuto presentare osservazioni e controdeduzioni nelle sedi competenti.
Posizione dell’amministrazione
Il Ministero ha sostenuto che il trattamento economico era stato determinato inizialmente in via provvisoria e che, una volta perfezionata la ricostruzione della carriera, era necessario procedere al conguaglio.
La relazione ministeriale ha richiamato:
- l’art. 172 della legge n. 312/1980, che consente il pagamento provvisorio dei nuovi trattamenti economici fino al perfezionamento dei provvedimenti formali;
- la disciplina dell’indebito oggettivo di cui agli artt. 2033 e seguenti del codice civile;
- il termine ordinario decennale di prescrizione previsto dall’art. 2946 c.c. e la regola sulla decorrenza stabilita dall’art. 2935 c.c.;
- la natura doverosa del recupero delle somme indebitamente erogate.
Il Ministero ha inoltre riferito di avere comunicato l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e di avere trasmesso il provvedimento di addebito. La ricorrente, in data 7 maggio 2009, aveva accettato l’obbligazione relativa al credito erariale e si era impegnata a estinguerla mediante quindici rate mensili.
Istruttoria disposta dalla Sezione
Con un precedente parere interlocutorio del 28 aprile 2015, la Sezione aveva sospeso l’espressione del parere definitivo poiché non erano stati depositati i provvedimenti posti a fondamento della ricostruzione giuridica ed economica della carriera.
A seguito di una sollecitazione del Presidente del 30 ottobre 2025, è stata acquisita una nota dell’istituto scolastico presso cui la ricorrente aveva prestato servizio, con allegata una comunicazione del 2009 attestante la mancata ricezione, da parte dell’istituto, dei decreti del Provveditorato richiamati nella vicenda.
Questione preliminare di giurisdizione
Il Consiglio di Stato ha esaminato in via pregiudiziale la giurisdizione. Il provvedimento impugnato è stato qualificato come ingiunzione di pagamento emessa nell’ambito del procedimento previsto dal r.d. 14 aprile 1910, n. 639, per il recupero di un credito erariale.
Secondo il Collegio, il recupero riguarda somme corrisposte in via provvisoria a titolo di emolumenti a una dipendente che non ne aveva diritto. Il petitum sostanziale consiste quindi nella ripetizione di un indebito oggettivo e concerne una situazione di diritto soggettivo patrimoniale.
Ragioni della decisione
L’ingiunzione prevista dall’art. 2 del r.d. n. 639/1910 è stata qualificata come atto vincolato e accertativo di una responsabilità patrimoniale derivante direttamente dalla legge. Essa non costituisce esercizio di discrezionalità amministrativa né incide su un interesse legittimo.
L’art. 3 del medesimo regio decreto prevede espressamente la possibilità di proporre ricorso o opposizione davanti al giudice ordinario competente. Il Collegio ha pertanto richiamato il principio secondo cui, quando il titolo sostanziale della pretesa è costituito dal recupero di una somma indebitamente pagata, la controversia appartiene alla giurisdizione ordinaria.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito le contestazioni relative alla mancata comunicazione dei decreti di ricostruzione della carriera, alla partecipazione procedimentale e alla legittimità sostanziale del recupero.
Il parere conclusivo è stato nel senso che il ricorso straordinario debba essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la controversia al giudice ordinario.
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